La sostituzione dei lavoratori in sciopero non è di per sé condotta antisindacale
Il diritto di sciopero non è leso se il diritto di continuare
l’attività produttiva è esercitato, per limitare gli effetti negativi
dell’astensione dal lavoro sulla situazione economica dell’azienda,
affidando ad altri dipendenti i compiti dei lavoratori che hanno
aderito all’agitazione. Ovviamente, senza che risultino violate norme
poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori. Entrambi i
diritti, infatti, hanno uguale dignità essendo l’uno condizione di
esistenza dell’altro (l’impresa consente il lavoro e il lavoro consente
l’impresa), il limite deve quindi intendersi reciproco.
Lo ha
chiarito la Cassazione nella sentenza 26368/09 con cui ha annullato con
rinvio un verdetto d’appello che aveva ritenuto antisindacale la
condotta del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, aveva
adibito personale di qualifica superiore alle mansioni inferiori del
personale che si era astenuto dal lavoro. Sul punto, infatti, la
sezione lavoro del Palazzaccio ha ricordato che è legittima
l’utilizzazione da parte del datore di lavoro di ogni mezzo legale che,
senza impedire od ostacolare l’esercizio del diritto di sciopero, sia
diretto a contenere gli effetti negativi della sospensione
dell’attività. Insomma, nel bilanciamento tra il diritto d’iniziativa
economica dell’imprenditore e quello di sciopero, quest’ultimo non può
considerarsi leso quando il primo è esercitato senza violare norme
poste a tutela dei lavoratori.