La superficie dei posti auto si stabilisce in proporzione al volume di tutti gli appartamenti
Un gruppo di condomini vince la battaglia per il
posto auto contro il costruttore-venditore che si riservò
illegittimamente l’area destinata a parcheggio. Altri proprietari,
invece, in primo grado rinunciano all’azione giudiziale. Eppure i primi
non possono dolersi che l’area di sosta loro spettante sia stata
«ridotta», in termini di centimetri quadrati, dal giudice d’appello
rispetto al primo grado. La determinazione va fatta in proporzione al
volume di tutte le unità immobiliari, e non di quelle soltanto dei
richiedenti. Lo precisa la sentenza 21597/09 della Cassazione.
Tre condomini riescono a far
dichiarare la nullità della clausola di riserva che il
costruttore-venditore aveva inserito nella compravendita e il
successivo atto con cui l’imprenditore trasferiva la proprietà
dell’area di sosta a un terzo. Non riescono, però, a ottenere la
disponibilità degli spazi, tanto da chiedere che sia il giudice a
delimitare con precisione i loro posti auto. Cosa che avviene. Ma i tre
proprietari non capiscono perché in appello le superfici loro assegnate
sono state ridotte visto che non ci sono altri condomini che hanno
fatto istanza di assegnazione né altri si sono mostrati interessati
all’area di sosta (due si sono ritirati dalla causa). La rinuncia degli
altri proprietari è ininfluente ai fini della determinazione degli
spazi che spettano ai condomini che hanno vinto la battaglia
giudiziaria. Il vincolo di destinazione a parcheggio ha natura
pubblicistica: grava su tutte le unità immobiliari del comprensorio,
comprese quelle solo virtualmente interessate all’area di sosta. Nel
provvedere sulle singole istanze dei condomini il giudice deve prendere
in considerazione l’intera area determinando il numero dei posti auto
«in proporzione al volume di tutte le unità immobiliari, non già di
quelle soltanto dei richiedenti».