L’articolo 23 della Costituzione stabilisce una riserva assoluta di legge in materia tributaria; non è più possibile per i Comuni richiedere il pagamento della Tarsu, in quanto non esiste più alcuna norma di fonte primaria che legittimi l’applicazione della relativa legge (D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993). E pertanto gli eventuali regolamenti emanati dai Comuni e applicativi della Tarsu saranno da considerarsi, inevitabilmente, illegittimi.
L’art. 49 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997, al primo comma, stabilisce che: “La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”. Pertanto, è chiara la norma nello stabilire la decorrenza dell’abrogazione del D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993, facendola coincidere con la decadenza del regime transitorio da disciplinarsi nel regolamento di attuazione. E, dunque, è indiscutibile che la sopravvivenza della Tarsu dipenda, per legge, solo ed esclusivamente dalla sopravvivenza di un regime transitorio che la proroghi espressamente (QUOD LEX VOLUIT DIXIT).
Il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è il regolamento di attuazione del D.Lgs. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) appena citato. All’art. 11, lo stesso regolamento disciplinava il regime transitorio, in conformità con il dettato della norma, di cui al comma 5, dell’art. 49 D.Lgs. 22/1997. Tale regime transitorio stabiliva che gli enti locali erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, inizialmente, in tre anni. Il passaggio dalla Tarsu alla Tia del Decreto Ronchi era, dunque, obbligato e doveva essere compiuto entro il termine massimo fissato dal regolamento stesso.
Il termine prestabilito dal legislatore nell’art. 11 è stato oggetto di successive proroghe da parte del legislatore fino ad arrivare a quella da “sei anni” a “sette anni” sancita dall’art. 1, comma 134, della L. n. 266, 23 dicembre 2005 (legge Finanziaria 2006).
Nel 2006, precisamente il 29 aprile, entrava in vigore il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, c.d. Codice dell’ambiente. All’articolo 264 dello stesso decreto appena citato, rubricato “abrogazione di norme”, il primo comma stabilisce che: “ a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza: i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi). Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto 5 febbraio 1997, n. 22 continuano ad applicarsi sino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.”
Per l’applicazione del Codice dell’Ambiente, l’art. 238, comma 6, dello stesso D.Lgs. 152/2006 prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione. Tale regolamento, tuttavia, non è stato ancora emanato.
Pertanto, nell’attesa del regolamento attuativo appena citato, rimaneva e rimane ferma, la necessità di una proroga espressa del regime transitorio.
Nella realtà, con la legge L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), viene implicitamente abrogato il regime transitorio così come previsto dall’art.11 del D.P.R. 158/1999.
Essendo stato abrogato il D.Lgs. 22/1997 dall’art. 264 del D.Lgs. 152/2006, viene infatti a mancare il fondamento della norma ex art.11 appena citata, la quale disciplinava un periodo di transizione al fine di consentire agli enti locali il graduale adeguamento e la copertura dei costi di gestione della TIA. Infatti, l’art. 1, comma 184, lett. a), della Legge Finanziaria 2007 ha stabilito che “ il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per il 2008”. Come si evince, dunque, dalla lettera della norma, il nuovo regime transitorio non è più finalizzato alla graduale applicazione del Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), oramai abrogato dal Codice dell’Ambiente, ma, al contrario, ha lo scopo di evitare soluzioni di continuità nel prelievo della tassa sui rifiuti, nell’attesa che venga emanato il regolamento di attuazione del D.Lgs. 152/2006.
Successivamente, il D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, all’art. 5, comma 1, ha stabilito che “all’art. 1, comma 184, della legge 27/12/2006 n. 296, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), le parole: «e per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»”.
In quel caso, se non vi fosse stato alcun intervento da parte del legislatore, si sarebbe creata, come invece è successo dall’01/01/2010, la mancanza di una legge statale che legittimasse, in virtù della riserva di legge ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, l’applicazione sia della Tarsu che della Tia del Decreto Ronchi, essendo stato abrogato il D.Lgs. 22/1997 che istituiva e regolava la Tia, e conseguentemente l’art. 49 dello stesso D.Lgs. 22/1997, che prevedeva l’istituzione di un regime transitorio di proroga della Tarsu. Non potendo, peraltro, un Decreto Presidenziale dettare una disciplina sopperendo alla mancanza di una legge espressa.
La funzione di evitare un eventuale vuoto legislativo è stata svolta, in quel momento, dall’art. 264 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e dalla L. n. 296 del 27/12/2006 (e successiva modifica). L’art. 264 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 stabilisce, infatti, che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza: i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi). Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto 5 febbraio 1997, n. 22 continuano ad applicarsi sino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.”
Pertanto, è facile concludere che, vista l’abrogazione espressa, prima del D.Lgs. 507/1993 e poi del D.Lgs. 22/1997, la norma che disciplina il regime transitorio, contenuta nella legge n. 296/2006, è l’unica fonte normativa che legittimi l’applicazione dell’una e dell’altra legge, altrimenti inapplicabili. E quindi, la sua totale mancanza comporta senza dubbio l’illegittimità del prelievo fiscale sulla base dell’una o dell’altra legge, in quanto abrogate. Ed infatti, per tale motivo, il D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, ne ha prorogato gli effetti anche per l’anno 2009, prevedendo la modifica nell’art. 1, comma 184, lett. a), delle parole: «e per l’anno 2008» con le seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»”.
Non si può affermare lo stesso, al contrario, per quanto riguarda il D.L. 194 del 30 dicembre 2009 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 del 26 febbraio 2010.
Pertanto, manca del tutto una modifica espressa del termine di cui all’art. 1, comma 184, lett. a) della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, come al contrario vi era nella precedente norma di proroga, che prevedeva, come già detto, la modifica nell’art. 1, comma 184, lett. a), delle parole: «e per l’anno 2008» con: «e per gli anni 2008 e 2009»”.
Pertanto, il regime transitorio, e quindi la lettera a) del comma 184 dell’art. 1 della L. 296/2006, è inevitabilmente decaduto.
Infatti, il legislatore ha disposto espressamente che si applichino le discipline regolamentari vigenti, da intendersi, ovviamente, con “tutte quelle vigenti al momento dell’applicazione”. In questo caso, alla data dell’01/01/2010, non avendo meglio specificato e né potendosi intendere con “vigenti al momento dell’entrata in vigore dell’articolo” e, cioè, il 29 aprile 2006, in quanto ben può succedere che, come nel caso di specie, le norme in vigore al momento dell’entrata in vigore dell’articolo siano diverse da quelle vigenti al momento in cui la norma deve essere applicata, non potendo, indubbiamente, il D.Lgs. 152/2006 riportare in vita leggi oramai abrogate.
In conclusione, oggi la TARSU non esiste più perché manca una norma espressa di proroga, a meno che il legislatore non intervenga con una legge specifica.
siamo seri!! Premetto che sono un assessore al bilancio di sinistra. Se l’articolo in questione serve a far comprendere l’errore del Governo … è giusto anche se ritengo che ci sarebbero cose molto più gravi da pubblicizzare. Però dobbiamo essere seri nello spiegare ai cittadini che se pagano la tassa rifiuti è perchè in cambio ne hanno un servizio …. pertanto, giusto far notare l’errore, ma non prendiamoli in giro … purtroppo le tasse vanno pagate perchè ci garantiscono il funzionamento dei servizi …. al limite valutiamo costo/servizio e se non siamo soddisfatti non votiamo più in quella direzione … oppure pretendiamo fatti e non parole dagli amministratori …. ma non pagare le tasse non è la soluzione! questa mentalità dell’essere furbi perchè evitiamo le tasse ormai è rimasta solo in Italia ….. tutti dovremmo fare un passo avanti! Forse gli altri Europei sono più stupidi di noi …. però sono avanti di 50 anni in tutto e non hanno i nostri problemi! Pensiamoci su!
doppia sanzione tarsu i miei vicini, anziani, hanno ricevuto un avviso di accertamento TARSU x omessa dichiarazione (posto auto coperto e cantina) e x infedele dichiarazione (7 mq). E’ legittimo applicare la doppia sanzione, ossia: per la differenza di 7 mq il comune applica sia la sanzione per dich. infedele sia x omessa dichiarazione. Grazie