La TARSU si applica anche alle autorimesse
Con sentenza 6 luglio 2012, n. 11351 la Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente – il quale riteneva illegittima l’applicazione della Tarsu sulla propria autorimessa di pertinenza dell’abitazione – affermando che il D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina la Tarsu, in relazione all’individuazione dei presupposti della tassa e dei criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni.
Del resto, è dato leggersi in sentenza, proprio in applicazione di tale principio, la Suprema Corte, con sentenza n. 2202 n. 2011 aveva già cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova che aveva disapplicato la disciplina nazionale Tarsu, perché in contrasto con il principio comunitario “chi inquina paga”, nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box adibito ad autorimessa.
Ebbene, si rileva come siffatta sentenza contrasta con varie pronunce di merito succedutesi negli ultimi anni (Ctp Caltanisetta n. 35/2008; Ctr Sicilia n. 460/2011 e 483/2011) con le quali i giudici hanno fatto discendere la non tassabilità delle autorimesse dall’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 che testualmente prevede : <<non possono essere soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno>>.
In particolare, secondo i giudici di merito tra i locali esclusi dall’applicazione della Tarsu dovevano essere annoverati anche i garage, in considerazione del fatto che in essi la presenza umana è di norma saltuaria e limitata.
Ciò nonostante, si rileva, altresì, come già in passato la Corte di Cassazione avesse avuto modo di pronunciarsi sull’argomento, confermando l’applicabilità anche alle autorimesse della Tarsu, in considerazione del consolidato principio secondo cui grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 16 novembre 1993, n. 207, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate ed aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, così negando che un locale adibito a garage possa ritenersi di per sé improduttivo di rifiuti solidi urbani (Cass. 21 dicembre 2011, n. 28003)
Tanto premesso, con la sentenza in commento i giudici di legittimità hanno sottolineato, ancora una volta, che “il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione della tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perche inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente”.