LA TUTELA DEI “TURISTI”: ancora pronunce favorevoli
Al turista spetta il rimborso del pacchetto all inclusive anche se annulla la partenza perché si è ammalato gravemente. Non conta il fatto che non avesse stipulato alcuna polizza assicurativa facoltativa. È questa la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 18047/2018, con la quale si compie un’ulteriore passo verso la tutela dei turisti e dei viaggiatori.
Si tratta del danno da vacanza rovinata e per i tour operator, albergatori o imprese di settore scatta l’obbligo del rimborso non solo se la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia ascrivibile al cliente o dipenda da fattori esterni imprevedibili o inevitabili, da forza maggiore o caso fortuito.
Attenzione, però, a non far scadere il termine di tre anni dal rientro nel luogo di partenza per avanzare le richieste di risarcimento del danno da disagio psicologico, stress e turbamento.
Sempre più numerose sono le sentenze a favore dei turisti e dei viaggiatori che dovranno solo provare di avere un valido titolo come ad esempio il biglietto aereo o la prenotazione dell’hotel per ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale nonché il risarcimento dei danni subiti, spetterà invece ai tour operator e ai vettori dimostrare le circostanze imprevedibili ed eccezionali che hanno causato l’inadempimento. Secondo il Tribunale di Vicenza, per chiedere l’indennizzo basta ad esempio il fatto che l’agenzia non sia riuscita a provare di aver agito con la dovuta diligenza (sentenza n. 1692/2018), e ancora Il Tribunale di Roma ha condannato il tour operator a restituire i soldi spesi per il viaggio e per le carenze organizzative a una coppia in luna di miele costretta a cambiare stanza per aver trovato in camera un insetto (sentenza n. 16070/2018). Il turista che veda sfumare la sua vacanza può inoltre pretendere anche il risarcimento morale come sancito dalla direttiva 90/314/CEE.