La verità sulla sentenza 6906/13 della sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione
La verità sulla sentenza 6906/13 della sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, per ribattere alle bugie e pretesti di fan della società di riscossione.
A legger bene ed integralmente la sentenza 6906/13 sulla impugnabilità dell’estratto ruolo, non badando solo ad errate massime messe ad “arte”in circolazione, ecco cosa risulta stabilito:
L’estratto di ruolo, in cui è trasfusa una cartella già notificata e con tanto di attestazione della notifica, di cui il contribuente viene a conoscenza anche “casualmente” deve considerarsi atto impugnabile anche se interno dell’Agente di riscossione, sicché, vantando la notifica della cartella di pagamento, esso costituisce atto impugnabile dinnanzi agli organi del contenzioso tributario ed ordinario, per pieno interesse ad agire, come sul punto confermato anche da sentenza del Consiglio di Stato.
Questa pronuncia si pone in linea con l’indirizzo che la Suprema Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere, è sufficiente la conoscenza di una ben individuata pretesa tributaria, senza attendere che la medesima si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 del D. Lgs.n. 546/1992. In base a tale principio, la Corte ha ritenuto atti impugnabili l’avviso bonario (sentenze nn. 16428/2007, 21045/2007), la visura catastale (sent.n. 27385/2008), l’estratto di ruolo (sentenza n. 724//2010, ordinanza n. 15946/2010).