L’abigeato
Dal latino abigere, che significa allontanare spingendo, è un tipo di furto aggravato, previsto dall’art. 625, n. 8, del codice penale.
Lo commette chi s’impossessa di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria
(il gregge, a differenza della mandria, è formato da animali di piccola
taglia: per esempio pecore e capre), o di animali bovini o equini,
anche se non raccolti in mandria.
Pena
Si punisce con la reclusione da 1 a
6 anni e con la multa da 103 a 1.032 euro (reclusione da 3 a 10 anni e
multa da 206 a 1.549 euro se ricorre taluna delle circostanze
aggravanti previste dallo stesso art. 625 o dall’art. 61 c.p.: per es.
se il colpevole porta indosso armi o narcotici senza farne uso).
Al
contrario, la pena è diminuita da un terzo alla metà se il colpevole,
prima del giudizio, ha reso possibile l’individuazione dei correi o di
coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta, o
si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.