L’accertamento della responsabilità del medico chirurgo per l’infelice esito di un intervento
Il Tribunale di Roma – Sez. 2 – con la sentenza n. 3339 del 17 febbraio 2011 ha precisato che nel giudizio che abbia ad oggetto l’accertamento della responsabilità del medico chirurgo per l’infelice esito di un intervento, l’onere della prova si ripartisce diversamente tra danneggiato e danneggiante. In particolare, indipendentemente dal grado di difficoltà dell’intervento medico-chirurgico, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico del preteso danneggiante la prova del fortuito. Quanto al nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente, il primo deve valutarsi come sussistente quando, per un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del sanitario, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.