L’Agenzia delle Entrare interviene sul regime dei contributi minimi e sui casi di esclusione
Con la risoluzione 7 marzo 2011, n. 27 l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’ interpello proposto, relativamente all’interpretazione dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il quesito riguardava un soggetto che essendo lavoratore dipendente, nonchè socio al 50% di una società semplice di attività agricole, intendeva avviare un’attività di consulenza gestionale ed amministrativa, ed a tal riguardo domandava con la richiesta suddetta, se poteva avvalersi o meno, del regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008). Il dubbio riguardava in particolare, il fatto che l’art. 1, comma 99, lettera d), della predetta legge esclude da tale regime gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni di cui art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.
L’Agenzia delle Entrate rispondeva evidenziando innanzitutto che l’articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2008, introducendo un regime fiscale semplificato ed agevolato dei “contribuenti minimi” per i soggetti la cui attività d’impresa, artistica o professionale è riconducibile alla nozione di “attività minima”, prevede l’assoggettamento del reddito prodotto ad un’imposta sostitutiva del 20%. Da tale disposizione sono esclusi, ex comma 99 della legge, alcuni soggetti, ovvero: alla lettera a) “ le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”; ed alla lettera d) “gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’ articolo 116 del medesimo testo unico”.
Inoltre, gli imprenditori agricoli, anche se assoggettati ai fini IVA al regime speciale ex articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, possono usufruire del regime dei “contribuenti minimi” in relazione ad un’altra attività d’impresa o professionale eventualmente esercitata, purchè l’attività agricola sia svolta nei limiti di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 e sia quindi produttiva, agli effetti dell’IRPEF, di redditi fondiari e non d’impresa (cfr. circolare del 28 gennaio 2008, n. 7/E, paragrafo 2.2). Altrimenti, si potrebbe riscontrare un caso in cui il contribuente risulterebbe titolare di redditi d’impresa e/o di lavoro autonomo, in parte tassati nei modi ordinari ed in parte assoggettati al regime d’imposta sostitutiva previsto per i contribuenti minimi. Il verificarsi di una simile ipotesi è stato prevenuto mediante l’esclusione dal regime dei contribuenti minimi, dei soggetti indicati nella lettera d) del comma 99 già citato.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che l’eventualità di sottoporre uno stesso reddito a due regimi di tassazione diversi “si verifica soltanto nell’ipotesi in cui il reddito di partecipazione sia un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, se il reddito imputato ai soci non rientra in tali categorie, la ratio legis risulta rispettata, in quanto la partecipazione societaria non dà luogo ad un diverso trattamento di redditi della stessa natura che, attraverso la previsione di cui all’art. 1, comma 99, lettera d), si è inteso scongiurare. Pertanto, in presenza di siffatte condizioni, si ritiene che la partecipazione in una delle società richiamate dal citato comma 99, lettera d), non precluda l’accesso al regime dei “contribuenti minimi” con riferimento all’attività professionale svolta in forma individuale, fermo restando, com’è ovvio, il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.”
In conclusione, solo se le condizioni previste dalla legge saranno rispettate, la partecipazione del richiedente alla società semplice, per la quale il reddito prodotto dall’attività agricola e dalle attività connesse sia qualificabile come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, non impedirà l’applicazione del regime dei contribuenti minimi all’ulteriore lavoro autonomo che il soggetto ha deciso di intraprendere.