L’Agenzia delle Entrate dispone che la maggiore imposta pagata dal contribuente è recuperabile
Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 4 maggio 2010.
Il 5 maggio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha posto chiarimenti ad alcune Direzioni regionali in merito alla gestione delle controversie riguardanti casi in cui l’ufficio abbia imputato per competenza il componente negativo di reddito ad un periodo d’imposta rispetto al quale il contribuente è decaduto dalla possibilità di avvalersi di rimedi previsti dall’art. 2, comma 8 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322.
In particolare l’art.. 2, comma 8 bis del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322 dispone che “Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiamo determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazioni da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”.
Nel delineare preliminarmente il quadro normativo, l’agenzia richiama anche l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, secondo cui il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro il termine previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La stessa disposizione prevede che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizione specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Ciò premesso, qualora l’Amministrazione abbia imputato per competenza un componente negativo di reddito ad un periodo d’imposta diverso da quello nel quale era stato dedotto, la circolare ribadisce che il contribuente potrebbe operare la deduzione:
1)presentando un dichiarazione correttiva con esito a sé favorevole entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui la deduzione doveva operare;
2)se il predetto termine sia scaduto, presentando istanza di rimborso della maggiore imposta versata nel periodo di imposta nel quale non ha operato la deduzione entro il termine di quattro anni dalla data del pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal termine per il pagamento del saldo di imposta;
3)ricorrendo, entro il termine di prescrizione del diritto, avverso l’eventuale silenzio rifiuto dell’Amministrazione formatosi sull’istanza di rimborso.
La circolare richiama poi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità tra cui la sentenza n. 6331 del 10 marzo 2008, ove la Corte ha specificato che “ la pratica conseguenza di una vietata doppia imposizione, può essere evitata dal contribuente presentando istanza di rimborso della maggiore imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale.
Più di recente, con la sentenza n. 16023 dell’8 luglio 2009, la Suprema Corte ha chiarito che “sulla base del divieto di doppia imposizione la società potrà, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, presentare istanza di rimborso per recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta e non potuta recuperare per non avere eseguito la corretta procedura di rimborso”.
La circolare conclude pertanto che il diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo a un periodo d’imposta antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento decorre dalla data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità dell’accertamento è passata in giudicato, ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica. Da tale data il contribuente potrà presentare, entro due anni, la domanda di rimborso, impugnando poi l’eventuale silenzio rifiuto nel termine di prescrizione ordinaria decennale(1).
(1) Art. 19 del D. Lgs. 546/1992.