L’ambulanza non paga il pedaggio autostradale
I veicoli in dotazione al 118 sono esenti dal pagamento del pedaggio autostradale. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Roma, con la sentenza 31 dicembre 2010, n. 25986.
Il caso di specie vedeva L’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (A.R.E.S.) 118, essere destinataria delle richieste di pagamento del pedaggio autostradale dei veicoli in sua dotazione, da parte della società Autostrade per l’Italia S.p.A., fin dal momento della sua istituzione.
La normativa di riferimento è da individuare nell’art. 373 del D.P.R. n. 495/1992, così come modificato dal D.P.R. n. 575/1993, che esenta dal pagamento del pedaggio i veicoli che costituiscono lo strumento per l’attuazione dei servizi di pubblica utilità, indispensabili per il raggiungimento dei fini e bisogni degli interessi generalizzati, nonché per i fini sociali più aderenti alle necessità della popolazione, di cui fa parte il diritto costituzionalmente tutelato alla salute, e la Circolare Ministeriale n. 3973 del Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale, del 5 agosto1997, invocata dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A., la quale, per contro, detta le condizioni per la esenzione dal pedaggio autostradale per le sole associazioni di volontariato che operano nell’emergenza sanitaria.
Secondo l’opinione del Tribunale, i veicoli in dotazione dell’Azienda ARES 118, non possono essere confusi con i veicoli adibiti all’espletamento del servizio di soccorso e muniti di apposito contrassegno approvato dal Ministero dei trasporti, appartenenti alle associazioni private di volontariato, diverse per presupposti, disciplina normativa e finalità.
Ciononostante, l’ente di diritto pubblico in commento opera, per legge istitutiva regionale, nella sfera di competenze inerenti a una funzione pubblica che, come tale, ottempera a doveri istituzionali nell’adempimento della funzione pubblica alla quale è deputata.
Di conseguenza i mezzi adibiti al Servizio d’Emergenza Sanitaria 118 devono essere inseriti nella previsione dei veicoli menzionati nell’art. 373 del el D.P.R. n. 495/1992, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 575/1993, esonerati, in quanto tali, dal pagamento del pedaggio autostradale.