(Corte di Cassazione, Sez. III civ., 3 marzo 2011, n. 5120)
Con atto di citazione notificato al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, un contribuente conveniva in giudizio la predetta agenzia fiscale per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’emissione di quattro avvisi di accertamento viziati da un errore contabile, riconosciuto dallo stesso Ufficio solo dopo l’intervenuta impugnazione della relativa cartella esattoriale.
Il Giudice di pace adito accoglieva la domanda del contribuente e condannava l’Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni affermando che: “anche sulla Pubblica Amministrazione grava l’obbligo di rispettare il principio fondamentale del neminem laedere previsto dall’art. 2043 c.c.. Il comportamento tenuto dalla convenuta non può che ravvisare violazione del suddetto principio…è ovvio che, nel caso di specie, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico al G., che non può che essere risarcito e che comprende, tra l’altro, le spese sostenute dallo stesso per il commercialista e per le varie trasferte verso l’ufficio della Pubblica Amministrazione, nonchè le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione“.
Con la sentenza n. 5120/2011 la Corte di Cassazione, chiamata – su ricorso dell’Agenzia delle Entrate – a pronunciarsi sull’applicabilità nel caso di specie del principio del neminem ledere, ha confermato la correttezza della decisione del Giudice di Pace precisando che: “l’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell’art. 2043 c.c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo“.