L’Antitrust batte cassa a Tim e Vodafone
Due provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato spiegano le motivazioni che hanno portato all’erogazione delle sanzioni pecuniarie per pratica commerciale scorretta ai due operatori
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato non ci sta e dopo aver analizzato documenti, visionato spot televisivi e letto sms ha detto ‘basta’ a Tim e Vodafone condannandole a una sanzione pecuniaria, rispettivamente di 300 mila e 360 mila euro per pratica commerciale scorretta. Ne dà notizia l’Agcm attraverso il bollettino n. 28 del 21 agosto 2008 che pubblica integralmente i due provvedimenti.
In particolare, in entrambi i casi l‘Agcm ha scavato e ha scoperto che i claim pubblicitari via sms (per Tim) e via televisore (per Vodafone) non rispettavano una chiara informazione economica ma si limitavano ad allettare il cliente con messaggi che falsavano il vero esborso pecuniario che gli stessi avrebbero sopportato in caso di attivazione.
Per quanto riguarda Telecom Italia, la società inviava sms sul cellulare dei propri utenti prepagati: “Attivato Flat Day fino alle
In particolare, l’Agcm ha rilevato che Flat Day non è un’offerta promozionale che è attivata indistintamente a tutti gli utenti Tim, ma a tempo applicata solo ai clienti prepagati che abbiano avviato la navigazione in Internet al di fuori del portale mobile di Tim, che consente di navigare liberamente al costo fisso di un euro fino alle 24 e per un massimo di 5 Mb.
Ma l’applicazione di una tariffa flat per la durata di un giorno porta sì a un vantaggio economico per il cliente che voglia navigare dal proprio cellulare in quanto, in mancanza, si troverebbe a dover pagare il traffico a consumo, con un costo pari a 0,04 centesimi di euro per ogni Kb, cioè 40 euro per Mb. Per cui, considerando che
Quindi la tariffa Flat Day si applica solo quando l’utente avvia la navigazione fuori dal portale Tim, per evitare che i clienti prepagati, attenti alla spesa, si trovino scalate somme molto elevate dal proprio credito per la navigazione Internet.
In più, l’Agcm sostiene che l’sms non abbia carattere commerciale/promozionale perché raggiunge l’utenza dopo che il cliente ha cliccato volontariamente sulle sezioni del proprio cellulare, dedicate alla navigazione online uscendo dal portale Tim. Per queste e altre motivazioni l’autorità ha inflitto 300 mila euro di multa.
Per quanto riguarda Vodafone, l’autorità ha analizzato lo spot televisivo relativo all’offerta a condizioni promozionali del dispositivo per la connessione a internet detto Internet Key. Secondo l’autorità il messaggio poteva essere idoneo a indurre in errore il consumatore medio riguardo al prezzo del servizio e della chiave di navigazione offerta e omettere informazioni rilevanti sui costi da sostenere per la sua fruizione.
L’autorità sostiene che la pratica commerciale è scorretta ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 23 del decreto legislativo 206/05. In particolare l’Agcom sostiene che “le informazioni sull’offerta pubblicizzata devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente percepibili, pur nella sintesi della rappresentazione promozionale. Ciò posto, nel messaggio oggetto di contestazione, l’elemento attrattivo è rappresentato dalla presentazione di una chiavetta per accedere a internet ovunque attraverso l’utilizzo di un Pc portatile, offerta gratuitamente a coloro che si abbonano a Vodafone. Sono tuttavia omesse le informazioni sulle condizioni d’acquisto della stessa senza abbonamento, pari a 199 euro, ovvero su quelle accessorie e necessarie per poter usufruire della gratuità, consistenti nell’abbonamento, connesso alla fornitura di una scheda Sim, per 24 mesi a 30 euro al mese tramite carta di credito o Rid bancario e pagamento di 199 euro in caso di recesso anticipato”.
E’ l’enfatizzazione della gratuità dell’offerta che ha fatto storcere il naso all’Autorità garante della concorrenz e del mercato. Pertanto, multa di 360 mila euro (60 mila euro in più all’originario importo perché Vodafone è già destinatario di provvedimenti d’ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II del dlgs n. 206/05, precisa il provvedimento dell’Antitrust).