L’assegno bancario può essere pagato al possessore anche senza indicazione del beneficiario
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 16556 del 14 luglio 2010,ha fornito un importante chiarimento in tema di assegni bancari. Con una netta inversione di tendenza rispetto a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Catanzaro la quale aveva ritenuto che il semplice possesso dei titoli cartolari privi dell’indicazione del beneficiario non fosse idoneo ai fini dell’individuazione del debitore. La prima sezione ha infatti precisato come colui che si trovi in possesso di assegno bancario in cui non sia stato indicato il prenditore o che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha comunque diritto al pagamento dello stesso sulla base della semplice presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento.