L’assegno bancario può essere rifiutato solo per giustificato motivo
L’assegno bancario può essere rifiutato solo per giustificato motivo che dovrà essere allegato e all’occorrenza provato dal creditore. Questo è quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.13658 del 4 giugno 2010 con la quale la Suprema Corte. Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità una società aveva proposto opposizione a procedura esecutiva per aver tempestivamente eseguito la prestazione a suo carico mediante l’invio di un assegno bancario, trattenuto dalla creditrice. Tesi accolta dal tribunale di primo grado e respinta in secondo. Con la sentenza in esame le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso della creditrice contro la sentenza del precedente grado di giudizio e richiamandosi alla sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007 in base alla quale “nella valutazione del comportamento del creditore, la regola della correttezza e della buona fede oggettiva costituisce il fondamento logico del principio secondo cui, nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare o bancario.Mentre nel primo caso, il creditore non può rifiutare il pagamento, nel secondo ciò può avvenire solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva. L’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica, nel primo caso, con la consegna della moneta e, nel secondo caso, quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità”.