L’assegno di divorzio aumenta con il doppio lavoro
Il caso
In seguito allo scioglimento del vincolo coniugale, il Tribunale di Roma ha fissato in favore dell’ex moglie casalinga un assegno mensile di 520 euro, in quanto l’uomo svolgeva un doppio lavoro. Contro tale decisione l’ex marito ha presentato ricorso in appello, ma senza successo; analoga sorte per il ricorso in Cassazione.
Non vale la circostanza che l’ex moglie-casalinga godesse di un reddito aggiuntivo, tenuto nascosto. In particolare, l’uomo deduceva che all’epoca della separazione la moglie, dichiaratasi casalinga, in realtà svolgeva un’attività lavorativa, la cui sussistenza gli era stata taciuta, con la conseguenza che la separazione era fondata sul presupposto sbagliato che la moglie non godesse di alcun reddito.
L’assegno divorzile non solo va parametrato al reddito dei coniugi ma decorre dallo scioglimento del vincolo. Le ragioni dell’ex marito, tuttavia, non vengono accolte dalla Suprema Corte, se non con riferimento ad un solo motivo, peraltro secondario. In particolare, il Collegio – dopo aver ribadito che l’assegno di mantenimento deve essere commisurato al reddito dei due coniugi – ha poi specificato che in assenza di elementi atti a giustificare una diversa decorrenza, tale assegno è dovuto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del vincolo coniugale, trovando questo principio la propria fonte nel nuovo status delle parti