L’assegno per i figli anche fuori dalle nozze
Il lavoratore ha diritto di percepire gli assegni per il nucleo familiare per i figli naturali, minori d’età, legalmente riconosciuti e conviventi.
Con la sentenza 14783 di ieri, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Inps, secondo cui l’assegno per il nucleo familiare (Anf) non poteva essere riconosciuto in quanto i tre figli del lavoratore, nati more uxorio, non erano parte del nucleo familiare del padre risultante ancora formalmente coniugato con altra persona.
È però la stessa legge a consentire l’assegno in presenza di figli naturali riconosciuti, non essendo invece necessario l’inserimento in una famiglia legittima. Ai fini dell’assegno, infatti, il nucleo familiare può essere formato da: richiedente; coniuge del/della richiedente non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente; figli ed equiparati minori di età, conviventi o meno; figli ed equiparati maggiorenni inabili impossibilitati a svolgere proficuo lavoro, previa autorizzazione; figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, minori di età o maggiorenni inabili, anche se la richiesta viene effettuata dal genitore non convivente con i figli; figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, previa autorizzazione, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni; fratelli, sorelle e nipoti del richiedente minorenni o maggiorenni inabili.
Per la Suprema corte il nucleo familiare, ai fini del diritto all’assegno, va al di là della famiglia configurata dal matrimonio. Ricomprende infatti anche i figli nati al di fuori di esso, purché legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima. Deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto del richiedente, pur se ancora coniugato con altra persona, dal momento che i figli nati con la convivente sono stati riconosciuti, sono conviventi con il richiedente stesso che, peraltro, provvede al loro mantenimento, anche se la condizione di figlio a carico non è più richiesta.