L’assenza del difensore è legittima solo se “prontamente comunicata”
Non sempre il difensore è legittimato ad assentarsi qualora sia impegnato in un altro impegno professionale. Infatti, l’assenza in questione può essere valida soltanto se il difensore ha
“prontamente comunicato” l’assenza e solo se si dimostri che la sua presenza era essenziale
nell’altro procedimento. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45837 del 30 novembre 2009 con cui ha spiegato che “in tema di impedimento del difensore per
concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l’onere di
prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni della
impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo in cui
intende partecipare, sia in quelli di cui chiede il rinvio”.