L’assenza di tabelle millesimali non preclude la ripartizione delle spese condominiali
Con sentenza n. 2237, depositata il 16 febbraio scorso, la Corte di
Cassazione ha stabilito che le spese condominiali possono essere
ripartite anche in assenza delle tabelle millesimali. Detta carenza non
pregiudica infatti una ripartizione delle spese condominiali che sia
proporzionale alla quota di ogni condomino. In sostanza, il criterio per
determinare le singole quote deriva dal rapporto tra il valore della
singola proprietà e quello dell’interno edificio. Nella parte motiva
della sentenza si spiega che la ripartizione di una spesa condominiale,
può essere deliberata (anche in mancanza di appropriata tabella
millesimale) purché sia rispettata la proporzione tra la quota di essa
posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a
questi appartenente. In sostanza il criterio per determinare le singole
quote preesiste ed é indipendente dalla formazione della tabella
derivando dal rapporto tra il valore della proprietà singola, e quello
dell’intero edificio. Pertanto, il condomino, il quale ritenga che la
ripartizione della spesa abbia avuto luogo in contrasto con tale
criterio, è tenuto a impugnare la deliberazione indicando in quali
esatti termini la violazione di esso abbia avuto luogo e quale
pregiudizio concreto e attuale gliene derivi.