L’assicurazione che invita il danneggiato a sottoporsi alla visita medica non blocca la prescrizione dell’indennizzo
Altro che «fatti concludenti». L’assicurazione
invita il danneggiato a sottoporsi alla visita medica, ma la vittima
dell’incidente che punta all’indennizzo farebbe bene a non cantare
vittoria: l’atto della compagnia non interrompe la prescrizione del
diritto al ristoro. Lo precisa la sentenza 1687/10 della Cassazione.
Il caso
Nessuno sconto agli infortunati:
gli atti relativi alle trattative avviate per comporre la vertenza in
un modo bonario non solo non interrompono il decorso dei termini
previsti per la domanda dell’indennizzo ma non comportano la rinuncia
tacita a far valere l’estinzione del diritto vantato dal danneggiato.
Come mai? Manca un presupposto fondamentale: l’ammissione, totale o
parziale, della pretesa della vittima dell’incidente. È irrilevante
anche il fatto che la compagnia abbia nominato il suo perito medico per
la costituzione del collegio arbitrale. Entrambe le circostanze non
sono incompatibili in modo assoluto con la volontà di giovarsi della
causa di estinzione del diritto altrui, come impone il terzo comma
dell’articolo 2937 Cc; a meno che dalla condotta di una delle parti non
emerga il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si
accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla
liquidazione del credito e non alla sussistenza del diritto. Dovrà
rinunciare all’indennizzo l’uomo che è stato vittima di un incidente
mentre era bordo di un’ambulanza in servizio d’emergenza: il dies a quo
del termine di prescrizione è la data di consolidamento dei postumi
dell’infortunio e la formale messa in mora della compagnia è arrivata
troppo tardi da parte del danneggiato.