L’assicurazione deve risarcire il danno per l’incendio di un veicolo in sosta Cassazione civile , sez. III, sentenza 11.02.2010 n° 3108
La copertura assicurativa obbligatoria, riguarda anche i danni
provocati a terzi, derivati dall’incendio di un’auto in sosta sulla via
pubblica, perché anche la sosta costituisce circolazione.
Per
la giurisprudenza di merito e di legittimità meno recente, la sosta di
un veicolo sulla pubblica via non poteva considerarsi evento relativo
alla circolazione stradale e quindi i danni provocati dall’incendio di
un veicolo in sosta, non potevano farsi rientrare nella previsione
dell’articolo 2054 del Codice civile, con la conseguente
inapplicabilità della copertura assicurativa obbligatoria per la
responsabilità civile auto. (Cass. civ. Sez. III, 09-06-1997, n. 5146;
Cass. civ. Sez. III, 06-05-1998, n. 4575).
Secondo un
indirizzo più recente, confermato dalla sentenza 3108/2010, agli
effetti dell’articolo 2054 del Codice civile e della legge
sull’assicurazione obbligatoria, n. 990/1969, anche la sosta di un
veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce
circolazione, con la conseguenza che per i danni derivati a terzi
dall’incendio del veicolo (non determinato da fatto doloso del terzo)
risponde l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo
intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio (Cass.
Civ. 06/02/2004 n. 2302; Cass. civ. Sez. III, 05-08-2004, n. 14998).
La
recente decisione prende in esame precedenti pronunce di un indirizzo
per così dire intermedio (ritenuto non condivisibile e superato)
secondo cui, per il risarcimento delle conseguenze dannose, occorre
considerare e distinguere se l’incendio può considerarsi evento
collegato alla circolazione stradale, o meno.
Nel senso
che per la copertura assicurativa sarebbe necessario “un particolare e
specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente
alla circolazione” (Cass., 20 novembre 2003, n. 17626) che lo colleghi
ad una collisione (così Cass., n. 4575/98) o al “normale utilizzo
funzionale del veicolo assicurato” (così Cass., n. 5146/97).
Costante
nel tempo è rimasto invece il principio giurisprudenziale (confermato
dalla decisione in commento) che se l’incendio sia stato appiccato
dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non
possono essere ricollegate alla circolazione stradale, con la
conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile
del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio non può essere
chiamato a risponderne.
Per la decisione in commento,
l’incendio di un veicolo in sosta (e la conseguente situazione dannosa)
deve considerarsi evento legato alla circolazione stradale anche quando
dovessero intervenire fattori esterni non immediatamente ricollegabili
alla sua circolazione ed alla sua utilizzazione come veicolo.
Questo
perché come la più recente (condivisa) giurisprudenza ha affermato la
sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione,
in quanto anche in occasione di fermate o soste “sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone”.
Alla
luce di quest’ultima decisione e delle altre più recenti pronunce dei
giudici di legittimità i seguenti dati possono considerarsi
definitivamente acquisiti:
- la sosta è essa stessa
circolazione perché “comprende in sé il complesso delle situazioni
dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via”; - deve
considerarsi sempre relativo alla circolazione l’incendio propagatosi
dal veicolo in sosta, a meno che esso non sia stato appiccato
dall’azione dolosa di terzi; - al danneggiato deve essere riconosciuta azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 11 febbraio 2010, n. 3108
Svolgimento del processo
G.L.
conveniva davanti al giudice di pace di Mezzojuso B.S. e la Nuova
Tirrena assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al
risarcimento del danno subito dalla sua auto a seguito di incendio
dell’autocarro in sosta del B., avvenuto il **** nell’abitato del
Comune di B.M..
Si costituiva l’assicuratrice che assumeva non versarsi in ipotesi contemplata dalla normativa della L. n. 990 del 1969.
Interveniva
in giudizio B.L., che assumeva che la sua abitazione aveva avuto danni
dall’incendio dell’autocarro, per cui chiedeva che i convenuti fossero
condannati al risarcimento di tali danni al suo immobile.
Il
giudice di pace, con sentenza n. 17/02, accoglieva la domanda
dell’attore e dell’interventore, condannando i convenuti al
risarcimento dei rispettivi danni.
Proponeva appello la sola Nuova Tirrena.
B.S. restava contumace.
Il
Tribunale di Termini Imerese, con sentenza depositata il 20.12.2004, in
parziale riforma della sentenza appellata, rigettava le domande
dell’attrice e di B.L., nei confronti dell’assicuratrice Nuova Tirrena.
Riteneva
il tribunale che esisteva un contrasto giurisprudenziale in merito al
punto se costituisse danno da circolazione stradale, rientrante nella
fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., quello causato da incendio di
autoveicolo in sosta; che l’incendio di autovettura parcheggiata ed il
danno conseguente non è evento prodotto dalla circolazione stradale,
fatta eccezione l’ipotesi in cui venga individuato uno specifico nesso
eziologico tra un avvenimento della circolazione e l’incendio; che
nella fattispecie tale collegamento tra circolazione ed incendio non
era stato provato;
che conseguentemente non sussisteva
un’ipotesi di copertura assicurativa obbligatoria di cui alla L. n. 990
del 1969 e che, pertanto, non poteva essere proposta l’azione diretta
nei confronti dell’assicuratrice.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. L..
Resiste con controricorso la Nuova Tirrena Assicurazioni.
Motivi della decisione
1.
Preliminarmente va osservato che l’eccezione della Nuova Tirrena,
secondo cui nella fattispecie non sarebbe stato integrato il
contraddittorio nel confronti dell’interventore B.L., in favore anche
del quale era stata disposta la condanna al risarcimento del danno in
primo grado, risulta superata dalla disposta integrazione nei confronti
del B..
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969,
artt. 1 e 18 e dell’art. 2054 c.c. nonchè l’erronea ed insufficiente
motivazione della sentenza.
Lamenta la ricorrente che
erratamente il tribunale abbia escluso che l’incendio di autovettura
parcheggiata sulla pubblica via non costituisca danno da circolazione
stradale, coperto dall’assicurazione obbligatoria dei veicoli a norma
della L. n. 990 del 1969. 3. Il motivo è fondato.
La
sentenza impugnata (aderendo alla tesi dell’assicuratrice) ritiene che
la sosta costituisce una forma di circolazione e che i danni prodotti
da un veicolo in sosta pure possono essere ricompresi fra quelli di cui
l’assicuratore deve direttamente rispondere ai sensi della L. n. 990
del 1969; ma ciò a condizione che determinate modalità di sosta, in
ipotesi contrastanti col disposto dell’art. 157 C.d.S. ovvero con le
regole di ordinaria prudenza e diligenza, interferiscano con la
circolazione. La sentenza impugnata ritiene necessario, ai fini
dell’applicabilità della L. n. 990 del 1969, che le conseguenze dannose
siano effetto di una condotta di cui debba rispondere il conducente ex
art. 2054 c.c. poichè la L. n. 990 del 1969, art. 1 a quel tipo di
responsabilità fa espresso riferimento.
Se, invece, la
responsabilità del conducente non sia prospettabile, deve escludersi la
riconducubilità dell’evento alla circolazione per gli effetti della
responsabilità dell’assicuratore ai sensi della legge
sull’assicurazione obbligatoria e concludersi che la norma applicabile
è quella di cui all’art. 2051 c.c.. A sostegno dei propri assunti
richiama il principio enunciato da Cass. n. 5032 del 2000 la quale ha
affermato che “il danneggiamento di un immobile a causa dell’incendio
di un’auto parcheggiata in prossimità, fatta eccezione per l’ipotesi
che venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra
un determinato avvenimento della circolazione stradale ed incendio, non
può considerarsi un evento prodotto da detta circolazione stradale”
nonchè da Cass. n. 5146 del 1997. 4.1. L’indirizzo di questa Corte è
costante nel senso che, se l’incendio che si propaga da un veicolo in
sosta su area pubblica sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze
dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere
eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la
conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile
del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio, non risponde del
azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell’azione
diretta nei confronti dell’assicuratore ai sensi della L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 18, comma 1, (così, oltre alla citata sentenza n.
5032 del 2000, la coeva Cass., 18 aprile 2000, n. 5033, nonchè Cass., 6
maggio 1998 n. 4575 e 9 giugno 1997, n. 5146).
4.2. Non
altrettanto univoco è l’orientamento nei casi in cui l’incendio sia
insorto indipendentemente dall’intervento doloso di terzi.
Benchè,
infatti, si sia affermato che anche l’autoveicolo in sosta deve
considerarsi in circolazione per gli effetti di cui 2054 c.c. (cfr., ex
plurimis, Cass. 16/02/2006, n. 3437; Cass. Sez. Unite, 23/12/2005, n.
28507) e, correlativamente, della legge sull’assicurazione obbligatoria
dei veicoli a motore e dei natanti, s’è tuttavia talora ritenuto che in
tanto l’incendio propagatosi da un veicolo è ricollegabile alla
circolazione in quanto sia dipeso da una collisione (così Cass., n.
4575/98) o comunque dal “normale utilizzo funzionale del veicolo
assicurato” (così Cass., n. 5146/97), essendo necessario che si
evidenzi “un particolare e specifico nesso eziologico con un
determinato avvenimento attinente alla circolazione” (Cass., 20
novembre 2003, n. 17626). Si è in particolare affermato che “una
situazione dannosa proveniente da un veicolo fermo va attribuita alla
sua circolazione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c.) solo
quando provenga da causa comunque attinente (e non estranea) alla sua
utilizzazione appunto come veicolo, senza l’interferenza di fattori
esterni”, sicchè, a fronte di una domanda proposta ai sensi dell’art.
2051 c.c. (nel quale non è evidentemente configurabile la
responsabilità diretta dell’assicuratore nei confronti del
danneggiato), per inquadrare la fattispecie nel diverso schema di cui
all’art. 2054 c.c. occorre considerare se l’incendio possa considerarsi
evento relativo alla circolazione stradale (nella specie, il giudice di
secondo grado aveva ritenuto la domanda improcedibile nei confronti del
responsabile civile in quanto non era stata soddisfatta la condizione
della preventiva richiesta di risarcimento all’assicuratore della L. n.
990 del 1969, ex art. 22).
5.1. Per converso, la più
recente giurisprudenza (Cass. 05/08/2004, n. 14998; Cass., 6 febbraio
2004, n. 2302) ha affermato che, poichè anche in occasione di fermate o
soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza
con la circolazione di altri veicoli o di persone, anche in tali
contingenze il conducente non può ritenersi esonerato dall’obbligo di
assicurare l’incolumità dei terzi (cfr. Cass. 28 novembre 1990, n.
11467), sicchè deve considerarsi relativo alla circolazione l’incendio
propagatosi dal veicolo in sosta (con conseguente azione diretta
danneggiato nei confronti dell’assicuratore del veicolo), a meno che
esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa di terzi, la quale è da
sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione
e l’incendio stesso. Si è dunque concluso (in fattispecie nella quale
l’incendio si era propagato da un veicolo ad un altro) che la sosta è
essa stessa circolazione e che “comprende in sè il complesso delle
situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla
pubblica via”. 5.2. Tale impostazione va anche in questa occasione
confermata.
Costituisce, invero, un dato ormai acquisito
(oltre alla giurisprudenza sopra citata, si veda anche Corte cost. 14
aprile 1969, n. 82) che la sosta su area pubblica o ad essa equiparata
“è” essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente
intendersi di veicolo in movimento. Se ne trova ulteriore conferma
nell’art. 3 C.d.S., n. 9 approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
che appunto definisce la circolazione come “il movimento, la fermata e
la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.
Ravvisare
allora nesso eziologico tra circolazione ed incendio della vettura in
sosta solo allorchè l’incendio si sia “sviluppato poco dopo l’utilizzo
del veicolo, e quindi per avarie insorte verosimilmente mentre era in
movimento”, giacche diversamente, nel caso di incendio di veicolo fermo
già da tempo, ogni possibile nesso con la circolazione deve essere
escluso, equivale ad accedere ad un’erronea concezione di
“circolazione” nonchè della responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.,
u.c..
Concezione tra l’altro contrastante col rilievo
che l’avaria ben può essere insorta per cause diverse dal movimento
appena cessato con la sosta, quali ad esempio l’usura complessiva del
mezzo e delle sue componenti elettriche e meccaniche, a determinare le
quali concorre lo stesso decorso del tempo, di movimenti e di soste (e
di tipi di movimento e di tipi di soste) sin dall’epoca della
costruzione del veicolo, in relazione anche alla qualità della stessa,
nonchè alla frequenza ed al genere di manutenzione cui sia stato
sottoposto.
5.3. A tal fine va osservato che l’art. 2054
c.c., u.c. non consente al proprietario (ed agli altri soggetti
indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi alla
responsabilità per i danni derivati dalla circolazione (fatta come s’è
detto, di movimento e di sosta) per vizi di costruzione o per difetto
di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale
esterno, a ben vedere non è dato ipotizzare che un veicolo a motore
prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato.
Anche
la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di
manutenzione del veicolo è prevista dall’art. 2054 c.c., u.c., allorchè
essa attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione
(ivi compresa la sosta, per le ragioni suddette) sulle pubbliche vie o
aree equiparate, ed essa costituisce oggetto dell’assicurazione
obbligatoria ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 1 (attualmente
D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) che si riporta a tutte le fattispecie
di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c..
6. Il primo
motivo va dunque accolto e la sentenza va cassata con rinvio al
tribunale di Termini Imprese, in persona di altro magistrato, per la
decisione della causa nel rispetto del seguente principio di diritto:
“Agli effetti dell’art. 2054 c.c. e della Legge Assicurazione
Obbligatoria n. 990 del 1969, art. 1 (ed ora D.Lgs. n. 209 del 2005,
art. 122) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad
essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che dei
danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta, sulle
pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di
costruzione o difetto di manutenzione, risponde: anche l’assicuratore,
salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso
fortuito) che abbia determinato l’evento dannoso”.
Il
giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di
legittimità. 7. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Accoglie
il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione,
al tribunale di Termini Imerese, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010.