L’attenuante solo con danno risarcito
L’attenuante del risarcimento del danno ha natura oggettiva ed è
funzionale solo al ristoro del pregiudizio subìto dalla persona offesa.
In sostanza, per ottenere lo sconto di pena non basta la buona volontà
del reo nel mettere a disposizione quel (poco o tanto) che ha, ma si
deve far riferimento unicamente all’interesse di chi è stato vittima
del torto.La Corte di cassazione, con la sentenza 5951/10 della seconda
sezione penale, ristabilisce la preminenza della figura della persona
offesa nel giudizio di bilanciamento, e prima ancora di applicazione,
delle circostanze.
La questione era stata sollevata dalla Procura generale di Genova,
impugnando il trattamento favorevole del concorrente in una rapina:
all’imputato, 22enne, era stata riconosciuta l’attenuante specifica per
aver offerto, per il risarcimento del danno morale della vittima, una
somma ritenuta «adeguata» rispetto alle sue proprie capacità
economiche. Per la Cassazione, la concessione dell’attenuante in questo
caso è del tutto erronea, semplicemente perché nel suo importo
complessivo il risarcimento non era esaustivo in relazione al danno
provocato. L’attenuante del comma 6 dell’articolo 62 del codice penale,
infatti, a dispetto del suo tradizionale inquadramento
giurisprudenziale (che la collegava alla resipiscenza del colpevole e
al sacrificio che questi proponeva del suo patrimonio), oggi ha assunto
natura strettamente oggettiva. La ratio dell’attenuante, scrive il
relatore, sta «nel preminente interesse della vittima del reato, quale
incentivo a un pronto e totale ristoro del danno», incentivo che
uscirebbe vanificato nei confronti del colpevole non abbiente.La
collocazione dell’attenuante specifica deve essere «costituzionalmente
orientata» e riletta nel bilanciamento degli interessi coinvolti: sotto
questa prospettiva l’istituto «ha natura soggettiva solo quanto agli
effetti, ma non anche ai fini del suo contenuto, l’analisi del quale
deve invece indurre a qualificarla come essenzialmente oggettiva».
A Agiudizio della Cassazione, nemmeno «il trasferimento spontaneo
di tutti beni dell’imputato alla persona offesa varrebbe a rendere A
operante l’attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse
pieno»; quindi, nel conflitto di interessi tra reo e vittima ,
Al’interesse d i questa « Anon lascia alcuno spazio a pur eloquenti
manifestazioni di ravvedimento, per le quali soccorrono altri istituti
del diritto penale».