L’attraversamento imprudente del pedone diminuisce le responsabilità dell’automobilista
Meno responsabilità dell’automobilista che investe un pedone poco prudente o incauto. Infatti, laddove accada che un pedone spunti all’improvviso su una strada a scorrimento veloce e pertanto di notte, l’automobilista non è responsabile della mancanza di prontezza nell’evitare l’incidente. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24689 del 24 novembre 2009,
con la quale ha dato ragione all’assicuratore di un automobilista che aveva investito
un ragazzo, uccidendolo, dopo che questi era spuntato improvvisamente in una strada a scorrimento veloce, scavalcando
il guard rail e tutto questo, peraltro, di notte. Piazza Cavour ha spiegato che, per capire le rispettive responsabilità, nella
ricostruzione della dinamica del fatto, devono essere considerate tutte
le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone e inesperte o
negligenti del conducente. I giudici di merito avevano dato ragione all’automobilista solo nella misura del 40%, per cui l’assicurazione aveva dovuto
versare un cospicuo risarcimento alla famiglia del ragazzo. Ecco cosa si legge nella sentenza della Cassazione: “il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie
con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a porre in
essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in
condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano
poi porre in essere adeguate manovre per evitare di ridurre l’impatto.
Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le
cause imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o
negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del
riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi degli art. 2054 e
1227 del codice civile, in relazione agli altri elementi obbiettivi
riscontrati sul teatro dell’ investimento)”.