(Cass. n.6375/11)
E’ nullo il licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia colto ad uscire di casa per fare shopping se lo ha fatto dietro consiglio del medico curante.
Nella fattispecie la vertenza era originata dall’impugnazione del licenziamento che faceva seguito ad una contestazione disciplinare. Al lavoratore veniva addebitato “… di avere tenuto … un comportamento incompatibile con la verosimile sussistenza dello stato patologico (distorsione della caviglia destra) denunciato … e comunque di avere tenuto un comportamento pregiudizievole per un buono e rapido recupero della integrità ed efficienza fisica”.
Secondo la Corte di Cassazione, però, nessun addebito può essere mosso al lavoratore che si è adeguato alle prescrizioni del suo medico curante. Nella fattispecie il medico prescriveva al lavoratore, nell’ultimo periodo della sua astensione lavorativa, di compiere del movimento e, in particolare, di camminare. Sotto un profilo probatorio, prosegue la Corte, non può ritenersi che sussistesse l’onere per il lavoratore di provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all’attività lavorativa. Né il datore di lavoro ha fornito la prova di una natura degli impegni lavorativi idonea ad evidenziare aspetti di illogicità e malafede nel comportamento del lavoratore.