Lavoratori all’estero con case e depositi non dichiarati, il 30 aprile il termine ultimo per mettersi in regola con la mini sanzione
Ultima chiamata per i lavoratori all’estero che non hanno dichiarato i redditi con il modello RW. Il 30 aprile prossimo scade, infatti, il termine per utilizzare il ravvedimento operoso e pagare le mini sanzioni. Chi non si metterà in regola entro questa data rischia gli accertamenti e le sanzioni ordinarie. Il punto su tutti gli obblighi nella circolare 11/E dell’Agenzia delle entrate.
Gli obblighi per tutti i dipendenti – Per non correre problemi con il fisco, dunque, entro il prossimo 30 aprile occorre presentare una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2008, comprensiva del modulo RW. Per chi si avvale di questa opportunità è prevista una sanzione di 21 o 25 euro, a seconda che ci siano o no imposte da pagare. La dichiarazione riguarda le disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero e lì detenute al 31 dicembre 2008. La dichiarazione integrativa, però, sana soltanto le omissioni relative al modulo RW e la mancata dichiarazione degli interessi che derivano dal conto corrente estero. Le violazioni relative ad altre attività eventualmente detenute all’estero sono invece soggette alle sanzioni ordinarie.
Sanzioni mini anche per i pensionati – La possibilità del ravvedimento con sanzioni ridotte riguarda anche i pensionati, ossia chi, pur non svolgendo più attività all’estero abbia mantenuto oltre confine le proprie disponibilità. La sanzione leggera si applica sia ai dipendenti pubblici che agli ex dipendenti privati attualmente in pensione.
Esclusi dal monitoraggio i versamenti previdenziali – In ogni caso non sono oggetto di monitoraggio fiscale i contributi previdenziali. Escluse, quindi, dall’obbligo di dichiarazione le somme versate per legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, come ad esempio il cosiddetto secondo pilastro svizzero (previdenza integrativa obbligatoria per chi lavora in Svizzera).
Possibile sanare anche i periodi precedenti al 2008 – Infine se si vogliono regolarizzare i periodi di imposta precedenti al 2008, è bene sapere che in caso di dichiarazione presentata, pur essendo scaduti i termini per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, è comunque possibile presentare la dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute e i relativi interessi. Sarà poi l’ufficio delle Entrate a richiedere il pagamento delle relative sanzioni: da 258 a 2.065 euro se non sono dovute imposte ovvero dal 133 al 266% se risultano maggiori imposte dovute; inoltre sarà dovuta la sanzione per la mancata osservanza delle disposizioni sul monitoraggio, dal 5 al 25% degli importi non dichiarati.
In caso di dichiarazioni omesse – Invece nel caso di dichiarazioni mai presentate non è più possibile presentare l’integrazione. In questo caso gli uffici dell’Agenzia procederanno con atti di accertamento alla contestazione delle relative sanzioni. In particolare si dovrà pagare dal 160 al 320% in tutti i casi in cui da una dichiarazione dei redditi non presentata risultano imposte dovute in riferimento a redditi prodotti all’estero.
Obbligatorio il modello RW da quest’anno anche per chi ha case di vacanza che non danno reddito – per chi avesse comprato casa all’estero solo nel 2009 o avesse solo case a disposizione, e quindi non tassate, è bene ricordare che dalla prossima dichiarazione è obbligatorio anche in questo caso presentare il modulo RW del modello Unico. La compilazione del modello, che va presentato entro la scadenza di Unico, ossia entro il 30 settembre, non ha alcuna influenza sui redditi tassati, ossia il valore della casa all’etero non si somma con gli altri redditi, e quindi la presentazione del modello non ha alcuna influenza sull’Irpef da pagare.