Lavoratrice madre rifiuta il turno notturno? Illegittimo il suo licenziamento
E’ necessaria la prova dell’impossibilità di ricollocare la
lavoratrice madre presso un turno diverso per considerare legittimo il
licenziamento della donna, per giustificato motivo oggettivo, che
rifiuti di svolgere le proprie mansioni in orario notturno. Il principio
è stato accolto dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la
sentenza 14 novembre 2011, n. 23807.
Il caso vedeva una lavoratrice, madre di un bambino di età inferiore ai
tre anni, addetta al servizio di pulizia di macchinari con contratto
part-time in orario diurno, essere destinata, a seguito di un periodo di
cassa integrazione, ad eseguire tali mansioni in orario notturno. A
seguito del rifiuto manifestato dalla lavoratrice seguiva il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo. I giudici di merito,
sia di primo che di secondo grado, accoglievano il ricorso della donna
diretto ad accertare l’illegittimità del licenziamento, con conseguente
ricorso per Cassazione della ditta presso la quale la lavoratrice
prestava la propria attività lavorativa.
Secondo il giudice di legittimità è da considerare illegittimo il
licenziamento della lavoratrice la quale si è rifiutata di svolgere le
proprie mansioni in orario notturno, ai sensi dell’art. 11, secondo
comma, del D.Lgs. 66 del 2003,
posto che il datore di lavoro non ha fornito la prova della
impossibilità di adibire la ricorrente a mansioni alternative diurne.