Lavoro: ore di riposo per l’allattamento? Ne ha diritto il padre lavoratore se la moglie è casalinga
I permessi orari giornalieri
I permessi orari giornalieri retribuiti sono disciplinati dall’art.
39 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151. Questi permessi consentono l’assenza
dal lavoro, durante il 1° anno di vita della figlia o del figlio, per 1
o 2 ore al giorno, a seconda che l’orario di lavoro sia inferiore a 6
ore, o pari o superiore. Sono fruibili in un solo periodo o anche
frazionabili di norma in due periodi; devono essere comunicati
preventivamente in modo formale al proprio datore di lavoro, che ha
l’obbligo di concederli.
Le ore di allattamento devono essere fruite
ogni giorno secondo l’orario prescelto e non possono essere cumulate
tra più giorni ed essere fruite in modo posticipato o anticipato in
giorni diversi da quelli cui si riferiscono. Si ricorda, poi, che, in
caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive di cui all’art. 41 del Tu possono essere utilizzate anche
dal padre.
I riposi giornalieri non comportano alcuna riduzione
proporzionale delle ferie e della tredicesima mensilità, continuando a
competere ai lavoratori aventi diritto la retribuzione per intero, in
relazione all’effettiva fruizione di questi permessi, in sé
irrinunciabili.
I riposi giornalieri del padre
Il Testo unico sulla tutela della maternità e paternità, contenuta
nel Dlgs n. 151/2001, dopo aver disciplinato all’art. 39 il diritto ai
riposi giornalieri delle lavoratrici madri durante il primo anno di
vita del bambino, fissa tassativamente le ipotesi e le condizioni che
fanno sorgere lo stesso diritto al padre, in particolare:
a) quando il figlio è affidato al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) quando la madre non è lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o grave infermità della madre.
I chiarimenti dell’Inps
Finora il padre non poteva godere delle ore di permesso giornaliero
quando la moglie era casalinga perché per madre lavoratrice non
dipendente si intendeva madre che svolgeva un’attività di lavoro
autonomo (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona,
mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e
libera professionista) e non madre che si trovava in stato di
disoccupazione.
Questa interpretazione è stata confermata dall’Inps,
con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 e con quella successiva n.
95-bis del 6 settembre 2006, le quali hanno espressamente negato il
diritto del padre ai riposi giornalieri se la madre non è lavoratrice,
in quanto – si spiega- questo diritto del padre continua ad essere
“derivato” da quello della madre e se la madre non ne ha diritto, in
quanto non dipendente, non ne ha diritto neanche il padre.
L’orientamento giurisprudenziale
Diverso è stato invece il prevalente indirizzo della giustizia
amministrativa, favorevole a ricomprendere nella fattispecie di “madre
non lavoratrice dipendente” la lavoratrice casalinga.
La sesta
sezione del Consiglio di Stato, infatti, con la decisione n. 4293 del 9
settembre 2008, ha riconosciuto di recente al padre lavoratore con
moglie casalinga il diritto a godere dei riposi giornalieri. L’organo
costituzionale è giunto a questa conclusione considerando due aspetti:
il fatto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura
della casalinga come lavoratrice (si veda Corte di cassazione, sez.
III, n. 20324 del 20 ottobre 2005) e poi la finalità della norma
stessa.
Quest’ultima, infatti, è nata per dare sostegno alla
famiglia e alla maternità così come previsto dall’art. 31 della
Costituzione e, quindi, volta a garantire innanzitutto la cura del
neonato anche quando la madre (anche se non lavoratrice dipendente o
autonoma) è impegnata in attività che possono distoglierla quali anche
la cura quotidiana della casa e della famiglia.
Riposi giornalieri (ex permessi per allattamento)
Entro il 1° anno di vita del bambino sono riconoscibili alla madre (art. 39):
• 2 ore giornaliere anche cumulabili se l’orario è pari o superiore a 6 ore
• 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore
• 1 ora quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’azienda
Parto plurimo (art. 41): i periodi di riposo sono raddoppiati e le
ore aggiuntive rispetto a quelle descritte sopra possono essere
utilizzate anche dal padre
I riposi sono riconosciuti anche al padre lavoratore (art. 40):
• quando il figlio è affidato al padre
• in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga
• quando la madre non è lavoratrice dipendente
• in caso di morte o grave infermità della madre
Nell’ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, deve essere
ricompresa anche la lavoratrice casalinga (si vedano Consiglio di
Stato, sez. VI, n. 4293/2008; Cassazione, sez. III, n. 20324/2005 e
lettera circolare del ministero del Lavoro del 12 maggio 2009)
I riposi giornalieri sono retribuiti, non comportano nessuna riduzione di ferie né della tredicesima mensilità.
Se la madre è in congedo parentale, il padre non ha diritto a fruire dei riposi giornalieri
Se il padre è in congedo parentale, la madre può utilizzare i riposi giornalieri
Se la madre è in congedo di maternità o parentale (solo nel caso di
parto plurimo), il padre può utilizzare le ore aggiuntive di cui
all’art. 41