L’avvocato deve provare l’adeguatezza del compenso richiesto
In tema di liquidazione della parcella professionale di fronte alla
contestazione, anche generica, da parte del cliente, spetta al
professionista fornire la prova dell’effettività delle prestazioni
prestate e al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza. A
tal riguardo osserva poi, la Corte, anche il parere del competente
Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza non è vincolante,
in quanto può considerarsi una semplice dichiarazione unilaterale.
Queste le conclusione contenute nella pronuncia n. 3463/2010 della
sezonda sezione civile, nella quale la Suprema Corte fornisce
chiarimenti in merito alla regola posta dall’art. 6 della tariffa professionale:
la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento
alla domanda medesima, con la conseguenza che non possono essere
computati la rivalutazione, gli interessi, le spese e i danni
successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado.