L’avvocato non può richiedere il pagamento degli onorari alla parte avversa
In presenza di un accordo transattivo tra le parti contenente l’obbligo di abbandonare il giudizio, se la causa invece prosegue. Il diritto del legale di richiedere l’onorario è da escludere anche se il giudizio è andato avanti per errore. Cass. sentenza 14193, sezione Seconda, del 12-06-2010: L’accordo transattivo raggiunto dalle parti, comprensivo dell’obbligo espresso di abbandonare il giudizio, non è condizione necessaria e sufficiente per il sorgere del diritto dell’avvocato all’onorario,a mente dell’art. 68 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933; pertanto il difensore non può richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, qualora la causa prosegua, essendo irrilevante la ragione per cui la causa sia proseguita dopo l’intervenuto accordo, se cioé per errore o meno, essendo necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese.