L’azienda esclusa per mancanza di requisiti non può contestare la gara di appalto
La gara d’appalto non può essere impugnata dall’impresa esclusa “dalla procedura di
aggiudicazione”. A questa interessante conclusione è giunto il Consiglio di Stato con la
decisione n. 7443 del 26 novembre 2009, con la quale ha accolto il ricorso di
un’azienda, ribaltando così la decisione del Tar del Lazio che aveva
ritenuto legittima l’impugnazione della gara, chiesta in via
subordinata, da una concorrente esclusa poiché non era in regola con le
norme sul collocamento dei disabili. La decisione è stata spiegata nei seguenti termini: “In caso di ricorso di
un’impresa avverso l’esclusione da una gara di appalto, in presenza di mezzi di
impugnativa scomposti in richieste principali e richieste subordinate,
il ricorrente escluso (nell’ipotesi di accertata legittimità della sua
esclusione) che abbia dapprima contestato la illegittimità della sua
esclusione, facendo valere, in via subordinata, l’interesse strumentale
alla riedizione della procedura, resta privo di protezione
giurisdizionale, giacché questo interesse strumentale in nulla
differisce dall’interesse di fatto di un qualsiasi operatore che,
rimasto estraneo alla procedura annullata, faccia affidamento in un
nuovo bando della medesima procedura. Infatti, la partecipazione alla
gara di appalto costituisce il fatto di legittimazione che radica
nell’impresa l’interesse giuridicamente protetto all’impugnazione
dell’aggiudicazione del contratto ad altro concorrente, con la
conseguenza che l’estromissione dalla procedura concorsuale priva il
soggetto escluso del titolo a dedurre vizi inerenti le ulteriori fasi
della medesima procedura”.