Le carte sfuggite alla verifica restano fuori dal giudizio anche se non sono state nascoste ai finanzieri
Non serve il dolo ma basta la colpa a far scattare
il divieto di utilizzare davanti alla commissione tributaria le carte
che sono state negate ai finanzieri durante l’accertamento. Lo precisa
la sentenza 21967/09, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.
Il caso
E’ stato accolto, contro le conclusioni del pm, il
ricorso delle amministrazioni finanziarie. Il punto di partenza è la
norma contenuta nell’articolo 52 del Dpr 633/72 che dispone il divieto
di utilizzare in sede contenziosa i documenti non esibiti in sede
amministrativa. Ma attenzione, lo stop non scatta soltanto
nell’ipotesi del rifiuto cosiddetto «doloso» da parte del contribuente,
che sostiene di non essere in possesso delle carte richieste dagli agenti accertatori con il deliberato scopo di impedirne la verifica da parte delle Fiamme Gialle. Il
divieto si configura anche quando il cittadino finito nel mirino del
Fisco rifiuta di mostrare le carte non perché mente consapevolmente ma
a causa di un errore non scusabile di diritto o di fatto. E dunque per
dimenticanza, disattenzione o carenze amministrative. L’articolo 52
del Dpr 633/72, tuttavia, limita l’esercizio del diritto di difesa del
contribuente e vale solo per il rifiuto opposto a mostrare la
documentazione richiesta specificamente dagli agenti.