Le compagnie fornitrici (telefoniche, del gas, dell’acqua,ecc.) pretendono illegalmente il pagamento delle spese di spedizione della bolletta.
Pretendere il pagamento delle spese di spedizione delle bollette è assolutamente vietato dall’art. 21 comma 8 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633, sostituito dall’art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24 secondo cui “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”.
Quindi tutti gli utenti che hanno pagato tali imposte, possono richiederne il risarcimento delle spese sostenute negli ultimi 10 anni.
Al momento è sicuramente possibile richiedere il risarcimento a Telecom Italia S.p.A, che è già stata sottoposta a giudizio dal Giudice di Pace di Bologna, con sentenza del 21 febbraio 2003, che ha quantificato il danno subito in 10,20 euro più interessi legali.
Per ogni fattura emessa, infatti la Telecom Italia richiede la somma di euro 0,17 (L. 325) a titolo di “spese di spedizione fattura”. Moltiplicando la somma di L. 325 per 6 fatture spedite dalla Telecom ogni anno per 21 milioni di utenti Telecom, si ottiene la ragguardevole somma di circa 41 miliardi l’anno di vecchie lire. Trattandosi di indebito opera la prescrizione ordinaria di dieci anni. Sono circa 410 i miliardi che gli utenti possono ora richiedere alla Telecom oltre gli interessi legali.
Tutti gli utenti possono richiedere il risarcimento inviando a Telecom Italia per posta ordinaria il modello di lettera compilato in ogni sua parte. Se non verranno restituite le somme indebitamente percepite, l’ As.C.I.I. è a disposizione degli utenti per attivare gratuitamente tutte le azioni giudiziarie necessarie al recupero delle somme spettanti all’utente.
ALtre iniziative giudiziarie si stanno intraprendendo verso altre società fornitrici che richiedono il rimborso delle spese spedizione delle bollette.