(Cassazione civile sez. lav. 11 maggio 2011 n. 10341)
B.P.E., dipendente della R. Radiotelevisione Italiana spa con la qualifica di capo redattore, inviato a (OMISSIS) – data di cessazione del rapporto di lavoro – per sostituire un collega di lavoro corrispondente all’estero, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al computo delle somme percepite nello stesso periodo a titolo di rimborso spese dell’albergo, dell’affitto dell’appartamento e di altre spese sostenute all’estero ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il Tribunale di Roma ha accolto entrambe le domande, mentre la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26.1.2007, ritenuta la prescrizione quinquennale del diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per ferie non godute, ha rigettato la seconda domanda. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione B.P.E. affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso la R., che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su due motivi. Il B. ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria ex art. 378 c.p.c..