Le garanzie dei prodotti
In fatto di garanzia sui beni di consumo negli ultimi tempi molte cose sono cambiate, anche se non sempre venditori e consumatori ne sono al corrente. Con il recepimento nel nostro paese della Direttiva Europea 1999/44/CE è stato riformato il nostro Codice Civile negli articoli 1519 bis e seguenti (recepimento avvenuto con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24). La nuova disciplina è tesa a garantire un adeguato standard di tutela del consumatore, troppo spesso costretto a pellegrinaggi da un centro assistenza all’altro e troppo spesso vessato con rifiuti o riparazioni a pagamento, quando non con ritardi ingiustificabili nella riparazione.
Il consumatore ha diritto a ricevere un bene conforme al contratto, ovvero ai requisiti e alle qualità tecniche che il venditore ha promesso. Vizi e mancanza di qualità essenziali o promesse sono difetti di conformità rispetto ai quali vige la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto.
In caso di difformità delle caratteristiche e prestazioni rispetto alle informazioni ricevute, in caso di difetto di funzionamento o guasto del bene, si ha diritto alla RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE e qualora ciò sia impossibile anche alla RESTITUZIONE DEL PREZZO pagato. Il consumatore ha tempo 60 giorni dalla scoperta del vizio di conformità per chiedere l’attivazione della garanzia, ovvero le azioni riparatorie. Questo significa che la garanzia opera di fatto per 26 mesi dalla data di acquisto.
La novità consiste nel fatto che con la nuova disciplina è il venditore che deve farsi carico di offrire la soluzione al consumatore, non più il produttore. Questo vuol dire che possiamo tranquillamente rivolgerci al negozio dove il bene è stato acquistato e pretendere che il venditore si occupi con la massima solerzia del nostro problema.
La garanzia “commerciale” del produttore non si sostituisce ma si somma a quella del venditore imposta dalla legge: dunque ignoriamo i cartelli che recitano: “il prodotto si sostituisce solamente entro XXX giorni dall’acquisto, dopo ci si deve rivolgere ai centri di assistenza della casa produttrice”. E’ il venditore che deve accogliere il bene in restituzione e attivarsi, salvo poi rivalersi sul produttore.
E’ di fondamentale importanza richiedere e conservare lo scontrino fiscale che attesta luogo e data di acquisto, mentre non lo è spedire il tagliando di garanzia al produttore: il nostro referente è oggi il venditore (possiamo essere interessati a compiere quest’ultima azione solo per attivare la garanzia convenzionale del produttore se questa ha prestazioni superiori a quella stabilita dalla legge, es. una durata maggiore o la copertura di guasti da usura).
La nuove disciplina delle garanzie si applica anche ai beni usati, qualora la vendita avvenga tra un venditore professionista (es. un autosalone) e un consumatore, con un limite di 12 mesi e non 24: questo è particolarmente rilevante per il settore dell’auto usata.
Come provare l’esistenza del difetto di conformità, in carenza di specifiche dettagliate nel contratto?
La nuova disciplina prevede delle circostanze finalizzate a facilitare il consumatore nella prova dell’esistenza del difetto, ovvero delle “presunzioni” in merito a caratteristiche e requisiti. Stabilisce dunque delle regole per provare la non conformità:
- l’oggettiva inidoneità del bene (al normale uso, garantito da altri beni dello stesso tipo)
- la mancanza di qualità e prestazioni abituali, in relazione a beni dello stesso tipo
- una particolare condotta tenuta dal venditore nei confronti del consumatore prima della vendita (promesse e dichiarazioni verbali tese a convincere l’acquirente)
- le ragionevoli aspettative che il compratore abbia portato a conoscenza del venditore al momento dell’acquisto (in relazione all’idoneità del bene all’uso particolare indicato come esigenza dal consumatore)
- le qualità del bene presentato come campione e come modello è parte integrante del contratto di vendita (questo si applica anche per le vendite a distanza