Le modalità per scudare gli immobili all’estero
1.
Regolarizzazione, se il bene è ubicato in un paese che, garantendo un
adeguato scambio di informazioni con l’Italia è compreso tra quelli
indicati nella cosiddetta white list allegata alla circolare 43/2009
(la regolarizzazione si può fare anche se il bene è intestato a un
soggetto fittiziamente interposto, rispetto all’effettivo titolare,
residente in uno di questi Stati)
2. Rimpatrio
giuridico tramite conferimento in una società, che non possieda altri
beni, costituita nel paese in cui le attività patrimoniali erano
detenute al 5 agosto 2009 e successivo “rimpatrio” delle partecipazioni
della società conferitaria (operazione piuttosto complicata e costosa
in varie giurisdizioni, come ad esempio quella svizzera)
3. Rimpatrio
giuridico con intestazione delle attività patrimoniali a una società
fiduciaria italiana o con conferimento alla stessa di un mandato
all’amministrazione dei beni; la possibilità è stata prevista in quanto
gli immobili possono formare oggetto di un rapporto di custodia,
deposito, amministrazione o gestione con intermediari abilitati a patto
che gli intermediari siano messi nelle condizioni di effettuare tutti
gli adempimenti (versamento dell’imposta straordinaria, locazione o
vendita, esercizio di diritti patrimoniali e regolamento dei flussi
finanziari) per il controllo delle operazioni che si realizzano dopo il
rimpatrio. Il contribuente deve comunicare alla fiduciaria ogni
informazione sui flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti,
relativi ai beni rimpatriati e non compiere atti di gestione o di
amministrazione senza prima informare la società fiduciaria