Le multe cancellate
Ma veramente il Governo ha voluto dare una mano agli automobilisti per non pagare le“multe”? Sembrerebbe di sì, almeno stando ai termini del decreto per lo Sviluppo, emendato dal Pdl e dalla Lega nord (con l’accordo dell’Esecutivo) che, di fatto, avrebbe “cancellato” le cartelle esattoriali per le “contravvenzioni” (e non solo per quelle) se inferiori ad un importo di 100 euro. Vediamo perché.
Innanzitutto, né Equitalia (né le Società partecipate da quest’ultima) potranno più effettuare attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione delle entrate tributarie comunali e delle Società partecipate. Nel dettaglio, il riferimento va alle “multe” automobilistiche, agli accertamenti-ici, alla tassa sui rifiuti, alle fatture per la somministrazione dei servizi idrici, etc.). Ma è stato pure stabilito che – per somme esigue – non si possa più ricorrere alla procedura coattiva, dal momento che l’Agente riscuotitore rimane legittimato a procedere soltanto inviando avvisi per sollecitare i pagamenti. Ne deriva che non dovrebbero più avere cittadinanza le “cartelle pazze”, dal momento che non sarà più possibile emettere un titolo esecutivo per un insoluto di appena 100-200 euro, come nel caso di una bolletta per i consumi del gas o per la tassa sui rifiuti non pagata.
Poi, un’altra questione (non secondaria) riguarda la sospensione per 180 giorni (rispetto agli attuali 120) dell’esecuzione forzata in vigenza di una istanza di sospensione per non tacere dell’obbligo insorto in capo alle Amministrazioni di far presto nel disbrigare le pratiche. Nel caso di specie, l’emendamento in questione impone ai componenti delle Commissioni tributarie l’obbligo di evadere le pratiche entro 120 giorni, pena la possibilità di incorrere in un profilo diretto di responsabilità. Per di più, i Presidenti avranno l’obbligo di segnalare alla Corte dei Conti le eventuali inadempienze dei propri Collegi.
Per altri versi, la Commissione attività produttive dell’Associazione dei Comuni italiani, ha espresso un commento positivo in ordine ad uno strumento nuovo che può consentire ai Comuni di contribuire alla ripartenza dell’economia. In particolare, il riferimento andava alle nuove procedure riguardanti le opere pubbliche ed allo snellimento della burocrazia per il vantaggio dei cittadini e delle imprese. Nello stesso tempo, i Commissari hanno sottolineato la preoccupazione per certe misure “affrettate” (come quelle concernenti le “multe”) che mettono in seria difficoltà gli enti locali territoriali proprio sul versante dell’accertamento e della riscossione di tributi già programmati in bilancio; in particolare hanno contestato la repentina esclusione di Equitalia dal servizio di riscossione e di accertamento, a far tempo dal 1° gennaio del 2012.
Tra le altre novità da segnalare, c’è lo stop agli interessi anatocistici sulle somme iscritte a ruolo, essendo state modificate le norme relative agli interessi di mora sulla riscossione che escludono dal conteggio le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi. Però, occorre precisare che la modifica sarà valida solo per le cartelle future. Decorso inutilmente il termine di pagamento sulle somme iscritte a ruolo, si applicano – a partire dalla data della notifica della cartella – gli interessi di mora; ma, secondo il testo dell’emendamento approvato, dal conteggio degli interessi sono “escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi”. La novità varrà però solo per il futuro. Dopo di che, ad Equitalia, resterà la riscossione dei grandi tributi per l’Agenzia delle entrate (Irpef, Ires, Iva, ecc).
Sempre con riferimento alle “multe” stradali, dal 6 luglio è diventato più oneroso ricorrere agli Uffici del Giudice di pace perché è aumentato ancora una volta il contributo unificato da corrispondere da parte di chi presenti un ricorso. Questo perché il legislatore ha voluto scoraggiare il contenzioso per alleggerire i carichi dei ruoli delle aule della giustizia e per rimpinguare le casse del Paese. Perciò ha aggravato l’entità delle spese di accesso alla “piccola giustizia”, assoggettando il deposito delle opposizioni contro le sanzioni amministrativa ad un contributo unificato ed alla marca da € 8,00 per il rimborso dei diritti di cancelleria. Perciò, prima dell’ultimo aumento, per opporsi alle intimazioni di un verbale di accertamento di violazione delle norme della disciplina della circolazione stradale, il ricorrente doveva versare 32,00 euro ed applicare una marca di 8,00, quando – quasi sempre – l’accertamento impugnato avrebbe comportato l’esborso di una sanzione di importo pari a 39 euro, oltre alle spese.
La norma è stata definita incostituzionale innanzitutto perché rappresenta una limitazione di fatto del diritto di difesa; poi perché i procedimenti ex-art. 22 legge n. 689 del 1981 sono esperibili anche senza l’ausilio di un avvocato. Per ciò stesso, l’esborso del contributo impedirebbe a chi agisca in proprio di poter richiedere vittoria di spese, non essendo iscritto all’Albo forense. Cosicché, per evitare una spesa certa, ne dovrebbe affrontare un’altra soltanto per avere voluto accedere alla Giustizia per far valere un proprio diritto. In sostanza, vedersi accogliere un ricorso concreterebbe una vittoria di Pirro.
Va pure rilevato che, avverso i verbali, in alternativa al Gdp, si può ricorrere pure dinanzi al Prefetto. Di qui la lesione dell’art. 3 della Costituzione, laddove viene sancita la necessità di assoggettare ad un medesimo trattamento situazioni identiche tra di loro in nome del principio di eguaglianza, mentre – con l’introduzione del contributo – la generale volontà di volersi opporre ad un verbale viene assoggettata a due trattamenti impositivi diversi; vale a dire, al versamento di un contributo dinanzi all’Autorità giurisdizionale ed all’esenzione dinanzi a quella amministrativa.