Le norme sulle liste elettorali interessate dal decreto del governo
DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010, n. 29 –
“Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale
e relativa disciplina di attuazione” (Gazzetta Ufficiale 54 del 6 marzo
2010).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire il
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e
29marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell’articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando
il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48
della Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione
autentica è finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle
norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo
l’esercizio del diritto politico di elettorato attivo e
passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il
favore nei confronti della espressione della volontà popolare;
Ravvisata l’esigenza di assicurare l’esercizio dei diritti di
elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia
dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e
pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1 – Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
1. Il primo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di
presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti
della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali
del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del
Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.
2. Il terzo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche
se l’autenticazione non risulti corredata da tutti gli
elementirichiesti dall’articolo 21, comma 2, ultima parte, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
purchè tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da
altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In
particolare, la regolarità della autenticazione delle firme
non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità
meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del
timbro della autorità autenticante, dell’indicazione del luogo di
autenticazione, nonchè dell’indicazione della qualificazione
dell’autorità autenticante, purchè autorizzata.
3. Il quinto
comma dell’articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si
interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di
candidati o di singoli candidati da parte dell’Ufficio centrale
regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo
stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto
esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi
abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di
candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso
all’Ufficio centrale regionale, che può essere presentato,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati
della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la
decisione dell’Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente
ricorso al Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni
altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime
elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni
di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste
dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2 – Norma di coordinamento del procedimento elettorale
1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi
delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010,
l’affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse
deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno
antecedente la data della votazione.
Art. 3 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Le norme richiamate dal decreto del governo
(articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 – “Norme per la
elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”) e
l’articolo 8, sulla composizione e sulle funzioni degli uffici centrali
circoscrizionali.
Legge 17/2/1968, n. 108 – TITOLO III – Procedimento elettorale
Articolo 8. Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.
Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il
comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l’ufficio
centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno
con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Un
cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di
segretario dell’ufficio.
Ai fini della decisione dei ricorsi contro
la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei
seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello
del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l’Ufficio
centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con
funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello
medesima.
Un cancelliere della Corte d’appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’Ufficio.
Per il Molise l’Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.
Articolo 9. Liste di candidati.
Le liste dei candidati per ogni collegio devono
essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma
dell’articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12
del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ; a tale
scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane
aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore
20.
Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non
più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno
1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino
a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di
abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più
di 1.000.000 di abitanti .
La firma degli elettori deve avvenire su
apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il
luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome,
luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da
uno dei soggetti di cui all’art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve
essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere
iscritto .
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Ciascuna
lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero
di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo
arrotondato alla unità superiore.
Di tutti i candidati deve essere
indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa
elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l’ordine di
presentazione.
È consentito presentare la propria candidatura in un
massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L’Ufficio
centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le
liste stesse all’ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore
successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature
eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli
uffici centrali circoscrizionali.
Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
1)
i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai
quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di
presentazione della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare
tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della
candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da
un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti
all’estero, l’autenticazione della firma deve essere richiesta da un
ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della
candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di
non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1
dell’articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 ;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
4)
un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non
è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con
quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da
altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la
presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per
essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento,
possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la
presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti
religiosi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere l’indicazione di due delegati autorizzati a
designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con
dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista
presso ogni seggio e presso l’ufficio centrale circoscrizionale.
Articolo 10. Esame ed ammissione delle liste – Ricorsi contro l’eliminazione delle liste o di candidati.
L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro
ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle liste dei candidati:
1) verifica se le liste
siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di
elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al
minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a
queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un
numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla
circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che
non siano conformi alle norme di cui all’articolo precedente;
2)
cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene
accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma
1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali
manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma
dell’articolo 9, ottavo comma ;
3) cancella dalle liste i nomi dei
candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di
età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato
presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il
certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
della Repubblica;
4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
I
delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa
sera, delle contestazioni fatte dall’ufficio centrale circoscrizionale
e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L’Ufficio
centrale circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani alla ore 9 per
udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed
ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta
stante.
Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro
le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di
lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio
centrale regionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto
termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale
circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata,
trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale
regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
Le
decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore
ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.