Le novità della Finanziaria 2008 per le imprese e i professionisti
Pex, deduzioni extracontabili, consolidato fiscale, indeducibilità degli interessi passivi e operazioni straordinarie: così la manovra punta a riscrivere importanti regole introdotte dalla riforma dell’Ires
Finanziaria 2008: ecco le novità per le imprese e i professionisti. Pubblichiamo di seguito la prima parte del contributo che analizza alcune delle misure più significative. La seconda ed ultima parte verrà pubblicata sul quotidiano di domani, 25 ottobre.
LE NOVITÀ CONTENUTE NELLA FINANZIARIA 2008 PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI
La legge Finanziaria per il 2008 potrebbe riscrivere alcune importanti regole per la tassazione delle imprese introdotte dalla riforma dell’Ires, ed in particolar modo voci quali pex, deduzioni extracontabili, consolidato fiscale, indeducibilità degli interessi passivi ed operazioni straordinarie. Di seguito presentiamo alcune delle misure più significative previste. Per quanto attiene invece la decorrenza temporale delle stesse, se non diversamente specificato, si deve intendere dall’esercizio 2008.
RIPORTO DELLE PERDITE PER LE IMPRESE MINORI
Ritorna dal 2008 la compensazione orizzontale; i lavoratori autonomi e gli imprenditori in contabilità semplificata potranno così nuovamente compensare, con redditi di altre categorie, le perdite derivanti dalla loro attività. È questo quanto contenuto nel disegno di legge finanziaria che ripristina di fatto la situazione precedente alla “Visco-Bersani”, per effetto della quale i risultati negativi prodotti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese minori sono diventati, così come avviene per le imprese in contabilità ordinaria, compensabili solamente con redditi della stessa categoria, conseguiti negli esercizi successivi, fino al quinto. Dal prossimo 1 Gennaio 2008, la situazione sarà quindi la seguente:
Tipi di Perdita
Compensazione ammessa
Riporto perdite
Imprese Contab. Semplificata
SI
NO
Imprese Contab. Ordinaria
NO
SI
Lavoratori Autonomi
SI
NO
SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA. TASSAZIONE SEPARATA PER IL REDDITO PRODOTTO E MANTENUTO IN AZIENDA
Si tratta di una novità prevista dalla Finanziaria 2008: con decorrenza dal periodo d’imposta 2008, è concessa a società di persone ed imprenditori individuali, purché in contabilità ordinaria, la possibilità di optare per la tassazione separata, con aliquota del 27, 5 per cento, del reddito prodotto e mantenuto nell’impresa. Riporta testualmente la norma: “[…] le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. L’opzione […] non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata”. Una volta aderito a questo regime agevolato, le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, si considerano prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. Inoltre, l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell’opzione, gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale, si considerano prelevati o distribuiti. Sarà comunque un successivo decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze a fornire tutte le disposizioni attuative, con particolare riferimento ai termini e alle modalità dell’opzione, al regime d’imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell’imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del Tuir.
ALIQUOTA IRES. RIDUZIONE AL 27,5 PER CENTO
Una delle più significative innovazioni introdotte dalla legge Finanziaria 2008 riguarda la riduzione di 5,5 punti percentuali dell’aliquota nominale, che passa così dal 33 per cento al 27,5 per cento. Questa misura appare orientata innanzitutto a portare il livello della tassazione sui redditi d’impresa nazionale ad un livello confrontabile a quello degli altri Paesi dell’Unione europea. In secondo luogo, essa determina un sostanziale avvicinamento tra l’aliquota nominale e quella effettiva e dunque, sotto questo profilo, una migliore approssimazione ai sistemi fiscali degli altri Paesi UE, con possibili benefici in termini di attrazione di investimenti esteri. Sul piano finanziario, l’operazione di riduzione dell’aliquota è compensata, pressoché integralmente, dall’ampliamento della base imponibile, attraverso le misure di seguito illustrate.
PEX AL 5 PER CENTO
La quota tassabile delle plusvalenze pex torna al 5 per cento e si allinea con quella dei dividendi. Quindi, secondo il disegno di legge della Finanziaria 2008, la plusvalenza realizzata a seguito di cessioni di partecipazioni societarie tornerà ad essere esente per il 95 per cento a decorrere dal periodo d’imposta 2008. Tale variazione non appare però conforme con le indicazioni di sistematicità fornite dalla commissione Biasco; il problema risiede nel fatto che non è stata apportata alcuna modifica al disposto del comma 5 dell’articolo 109 Tuir. In tale maniera si avrà una indeducibilità pari al 95 per cento sia degli oneri accessori di diretta imputazione, sia degli altri costi riguardanti la cessione delle partecipazioni. Resta invece ferma l’esenzione all’84 per cento delle plusvalenze fino a concorrenza dell’importo di svalutazioni dedotte in esercizi anteriori al 2004.
SOGGETTI IRES. NUOVE REGOLE PER LA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI
Le nuove norme previste nella Finanziaria 2008 sostituiscono il pro-rata patrimoniale e la thin cap. L’art. 3 co. 1 del Ddl sostituisce infatti l’articolo 96 del Tuir, con decorrenza dal periodo d’imposta 2008, prevedendo altresì i seguenti limiti di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires:
( gli interessi passivi diversi da quelli capitalizzati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi;
( l’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, cioè dal risultato dato dalla differenza tra valore e costi della produzione, al lordo di ammortamenti
( l’eventuale ulteriore eccedenza è indeducibile
Rilevano ai fini dell’applicazione della nuova norma gli oneri derivanti dai contratti di mutuo, e quindi anche i finanziamenti dei soci, dalla locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e da ogni altro rapporto di natura finanziaria, con la sola esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e di quelli disciplinati dall’art. 110 co. 1 lett. b) del Tuir. Inoltre, l’art. 3 co. 1 del Ddl Finanziaria 2008 abroga gli articoli 97 e 98 del Tuir. Le nuove disposizioni prescindono da qualunque requisito di base e valgono per tutti i soggetti Ires, escluse le banche e le assicurazioni. Si rileva infine come il legislatore abbia riformulato l’art. 61 del Tuir, prevedendo un regime di deducibilità degli interessi passivi completamente diverso per i soggetti Irpef.
NUOVE REGOLE PER L’AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI
Con la nuova Finanziaria viene cancellata la possibilità di dedurre ammortamenti “accelerati” ed “anticipati”. Viene altresì reintrodotta la norma, già contenuta nel decaduto D.L. 118/2007, circa l’imputazione proporzionale degli ammortamenti stanziati fino al 2005 sul costo complessivo dell’immobile strumentale.
TRATTAMENTO FISCALE DEI CANONI DI LEASING
La Finanziaria 2008 introduce novità anche in tema di leasing. Continuando nella direzione di una crescente derivazione del reddito fiscale da quello civilistico, e relativamente ai contratti stipulati a partire dal primo gennaio del prossimo anno, autovetture incluse, la deducibilità dei canoni di locazione verrà ammessa solo per le imprese che adottano il metodo di contabilizzazione “patrimoniale”. La deduzione dei canoni, inoltre, verrà ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa. Se poi il contratto ha come oggetto beni immobili e la descritta “regola dei due terzi” darà un risultato inferiore a undici anni o superiore a diciotto, la deduzione sarà ammessa se la durata del contratto non è rispettivamente inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto. Ad esempio, un immobile con coefficiente di ammortamento pari al 3 per cento annuo ha un corrispondente periodo ammortamento di 33,33 anni. La quota relativa ai 2/3 previsti ha come risultato 22,22 anni, per cui si applicherà la nuova durata minima di 18 anni prevista dalla nuova legge Finanziaria.
DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
La Finanziaria 2008 prevede la semplificazione delle spese di rappresentanza delle imprese, che si auspica possa poi essere coordinata anche con quella per i professionisti. La commissione ha motivato il nuovo trattamento fiscale di questa importante voce di spesa per le aziende osservando come, nell’ottica della sempre più crescente competizione globale, sia quantomai necessario ricorrere a mezzi che consentano di far conoscere marchi e prodotti, quali la partecipazione a fiere internazionali o la promozione delle attività imprenditoriali nei mercati esteri. La commissione ha sottolineato come non si debbano penalizzare le imprese che si avvalgono di veicoli promozionali quali il contatto diretto, la campionatura dei prodotti e le visite in azienda. La norma così proposta introduce il principio della deducibilità “nel periodo d’imposta di sostenimento” delle spese di rappresentanza, purché rispondenti ai requisiti di “inerenza e congruità” che saranno stabiliti da un successivo decreto ministeriale. Le spese così riconosciute saranno quindi considerate direttamente connesse alla produzione di ricavi e quindi deducibili nell’esercizio di competenza e non più per quote costanti, venendo di fatto a decadere la limitazione della deducibilità ad un terzo del loro ammontare. Le modalità di deduzione fiscale sembrano continuare a dipendere dal l’applicazione dei criteri civilistici, in conformità al principio di derivazione. Saranno considerate di rappresentanza solo le spese in possesso dei requisiti di inerenza stabiliti dal succitato decreto, mentre tutte le altre spese saranno considerate indeducibili ai fini del calcolo delle imposte. La deducibilità delle spese dipenderà, per espressa previsione normativa, non solo dalla loro natura, ad esempio, spese di viaggio, vitto, alloggio, per omaggi, ma anche dalla destinazione attribuita dall’impresa, ad esempio a favore dei visitatori di fiere, per l’ospitalità e per incontri con la clientela e dall’eventuale attività internazionale. Significativo quindi il fatto che la stessa tipologia di spesa potrebbe essere deducibile per un’impresa e non inerente, e quindi indeducibile, per un’altra. Le spese saranno, quindi, sottoposte a una valutazione di “congruità” e la norma fa intendere che sarà introdotto un limite calcolato come percentuale sull’ammontare dei ricavi dell’attività dell’impresa, analogamente a quanto previsto per gli esercenti arti e professioni dall’articolo 54, comma 5, del Tuir, nel quale è fissato il limite dell’1 per cento dei compensi. Appare altresì utile un coordinamento con l’articolo 54 che elenca alcune spese considerate di rappresentanza, ma è soprattutto necessario il superamento della limitazione al 50 per cento della deducibilità delle spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno. Tra le spese di rappresentanza potranno poi essere incluse anche “le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate”, oggetto di consolidamento fiscale. Qualche dubbio sorge relativamente alle modalità di applicazione di questa previsione di natura antielusiva, considerata la differente natura delle spese rispetto alle perdite. È inoltre previsto l’aumento da 25,82 a 50 euro del limite entro il quale sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente, con esclusione dei contributi per l’organizzazione di convegni. La nuova norma si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.