LE NOVITA’ DI EQUITALIA – IL BASTONE E LA CAROTA
Nel tentativo di mettersi al riparo dal bombardamento di critiche e oggi anche dal rischio concreto di cancellazione, annunciata dal premier Matteo Renzi, Equitalia prova a rifarsi il look e se prima mostrava ai contribuenti il suo volto più arcigno, oggi, pur non rinunciando ai metodi tristemente noti di esazione, vara provvedimenti nel segno di una aperta “captatio benevolentiae”. Prova insomma ad abbozzare un sorriso. Va in questa direzione ad esempio lo Sportello per gli over 65 anni, annunciato nei giorni scorsi. Partiamo perciò dalla “carota” e vediamo di che si tratta. “Equitalia: nasce lo sportello per gli over 65 anni”, hanno titolato i giornali. Si prevede una fila diversa per gli anziani che da luglio in poi si recheranno presso gli sportelli di Equitalia. «Per agevolare una categoria disagiata di cittadini – recita la nota di agenzia – Equitalia ha avviato in via sperimentale (ma la misura sarà estesa su tutto il territorio nazionale tra circa un mese e mezzo) il nuovo canale di dialogo dal nome “+65”. Si tratta di una corsia preferenziale riservata alle persone con più di 65 anni di età e ai loro coniugi che hanno bisogno di informazioni sulla loro posizione e su eventuali cartelle di pagamento ricevute da parte dell’agente della riscossione. Il nuovo canale di assistenza, che entro luglio sarà esteso a tutte le province, parte in via sperimentale a Roma (sportello di viale Togliatti) Treviso, Pordenone, Cuneo, Firenze, Cagliari, Viterbo, Benevento, Campobasso, Matera e Bari».
«Tanto per cominciare – tuona in proposito l’avvocato Angelo Pisani, presidente di noiconsumatori.it, – sono anni che chiediamo una moratoria per i contribuenti nei periodi più caldi dell’anno, specie per alleviare le sofferenze di anziani e disabili, costretti ad interminabili file sotto al sole e comunque soggetti alle morse del fisco anche nei pochi giorni di vacanza. Il provvedimento per gli over 65 – rincara la dose Pisani – lascia invece intendere che si va in tutt’altra direzione, perché se i nuovi sportelli “dedicati” agli anziani apriranno a luglio, vuol dire che ad agosto assisteremo al solito spettacolo delle asfissianti code sotto il solleone».
Da luglio in poi gli orari di apertura del servizio “+65” – fa sapere infatti Equitalia – saranno gli stessi dello “Sportello Amico” che fornisce assistenza mirata a casi particolari. Inoltre allo sportello «+65» è possibile eseguire tutte le operazioni, esclusi i pagamenti che possono essere effettuati, oltre che alle casse di Equitalia, anche all’esterno utilizzando gli altri canali a disposizione: uffici postali, sportelli bancari, punti Sisal e Lottomatica, tabaccai, sito internet www.gruppoequitalia.it.
E passiamo al bastone, l’ennesimo bastone: parliamo del pignoramento presso terzi, pur sempre implacabile, ma c’è qualche novità. Se avete ricevuto da Equitalia la notifica di un pignoramento dello stipendio, pensione, conto corrente o crediti verso i vostri clienti, nei primi 60 giorni dalla notifica potete bloccare la procedura chiedendo allo sportello la rateazione del debito e pagando la prima rata. Dopo soli due mesi, però, se questo non è avvenuto, le somme pignorate finiranno direttamente nelle casse di Equitalia. Il meccanismo è per certi versi analogo a quello dei pignoramenti immobiliari e di beni mobili: è possibile interrompere il processo esecutivo con la rateazione, a condizione che non ci sia stata già la vendita e assegnazione del bene pignorato. Così per il pignoramento presso terzi: bloccare l’esecuzione entro 60 giorni e pagare la prima rata mette al riparo da ulteriori aggravi.
Ma facciano attenzione, gli esattori, al possibile ABUSO DELLO STRUMENTO ESECUTIVO. Con un recente provvedimento la Cassazione ha stabilito che se il terzo non è stato preventivamente informato dell’assegnazione, le spese del precetto restano a carico del creditore, quindi in questo caso, di Equitalia. Ciò significa che il terzo (ad esempio l’Inps, nel caso di pignoramento della pensione) deve essere informato PRIMA di ricevere il precetto e non contestualmente ad esso. Altrimenti si verifica quello che gli Ermellini definiscono un «abuso dello strumento esecutivo» (Cassazione, sentenza n. 9390/2016). «In tema di esecuzione mobiliare presso terzi – sancisce la Suprema Corte – l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553, c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione».