Le nuove decorrenze pensionistiche per il pubblico impiego del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
Le misure correttive apportate alla manovra finanziaria per il 2010/2012 sono state pubblicate sul supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale n. 125 con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Come più volte preannunciato dal presidente del consiglio, gli interventi correttivi sono molteplici e coinvolgono i più svariati settori economici ma l’intervento che maggiormente inciderà sulla collettività è nel settore previdenziale, oltre a quello di contenimento della spesa pubblica in materia di pubblico impiego. Come nota positiva si evidenzia che il temuto blocco della corresponsione dell’indennità di buona uscita così come la modifica delle quote minime per accedere alla pensione e la paventata decorrenza delle nuove finestre pensionistiche sin dal prossimo mese di luglio, non sono stati inserite nel testo del decreto legge. Le misure correttive apportate, tuttavia, risultano ugualmente corpose e attengono alla sostanziale modifica delle attuali finestre di uscite sia per il pensionando che matura i requisiti per la fuoriuscita per vecchiaia sia per colui il quale matura i requisiti di anticipata anzianità contributiva e ai nuovi criteri di computo della buona uscita. Ma la principale novità introdotta dal governo nel sistema previdenziale è senza dubbio l’elisione delle finestre di uscite a decorrere dal 01 gennaio del 2011, salvaguardando in tal modo il diritto di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre del corrente anno. La lettera a) del comma 1 e 2 dell’art. 12, sancisce, infatti, che chi conseguirà il diritto alla pensione di vecchiaia o di anticipata anzianità entro il 2010 potrà accedere serenamente al collocamento a riposo secondo le vecchie finestre programmate dall’art. 1 della legge n. 247/2007, invece chi maturerà il diritto al pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne) con la maturazione anche dei requisiti contributivi o di anticipata anzianità (secondo il sistema quote) a decorrere dal 01 gennaio 2011, si vedrà posticipato il collocamento a riposo di ben 12 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. La stessa sorte toccherà anche ai dipendenti pubblici che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità con più di 40 anni di contribuzione. Invero, in fase di stesura del decreto legge era stato proclamato l’intento di inserire una clausola di salvaguardia per quest’ultima categoria di futuri pensionati ma di questa, purtroppo, l’art. 12 non fa menzione. Il comma 2 dell’art. 12, infatti, fa riferimento all’art. 1 comma 6 della legge n. 243/04 nella sua totalità non lasciando spazio ad alcuna interpretazione favorevole, anche se da più parti qualche dubbio persiste. Certamente non aver previsto una ben che minima clausola di salvaguardia per chi supera i 40 anni di contribuzione dal 01 gennaio 2011, costringendo il dipendente alla permanenza in servizio per un anno dopo la maturazione del diritto, può essere “giustificabile” solo con la necessità di dover affrontare la crisi economica che si sta attraversando in quanto la permanenza in servizio comporta un momentaneo alleggerimento della cassa previdenziale ma non reca alcun beneficio al pensionando che continuerà a pagare contributi. L’unico beneficio che si potrebbe intravedere è che nel corso dell’anno di attesa per il collocamento a riposo il pensionando potrebbe ottenere dei benefici economici stipendiali che incrementerebbero il computo pensionistico. Dalla normativa in esame è escluso il personale del comparto della scuola che continuerà ad andare in pensione ai sensi del comma 9 dell’art. 59 della legge n. 449/1997 che prevede il collocamento a riposo con l’unica finestra di settembre per chi matura i requisiti di età e di contribuzione entro il 31 dicembre dello stesso anno. In sintesi, i requisiti in atto vigenti dal 2008 per poter accedere alla pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione sono riportati nella tabella a) (vedesi allegato). Ad avvenuta maturazione dei requisiti evidenziati dalla tabella a) si individua successivamente nella prima colonna della tabella b) (vedesi allegato) il trimestre in cui siano contemporaneamente presenti sia il requisito dell’età anagrafica sia gli anni di contribuzione e nella seconda colonna la corrispondente decorrenza della pensione (finestra di uscita). Le finestre della tabella b), si ribadisce, resteranno in vigore per tutti i pubblici dipendenti che matureranno il diritto al pensionamento entro il 31 dicembre 2010, successivamente a tale data le finestre scompariranno e per chi maturerà il diritto al collocamento a riposo, secondo l’immutata tabella a), dovrà attendere 12 mesi che decorreranno dalla maturazione dei requisiti, giuste disposizioni di cui al comma 2 lettera a) dell’art. 12. Può essere utile un esempio per una più facile compressione delle modifiche: il pensionando che al 31/12/2010 matura i requisiti indicati nella tabella a) (quota 95, cioè 59 anni di età anagrafica con 36 anni di contribuzione oppure 60 anni di età con 35 anni di contribuzione) accederà al pensionamento secondo le finestre indicate nella tabella b), cioè a decorrere da gennaio del 2011 se matura i requisiti entro il primo semestre oppure dal mese di luglio del 2011 se il conseguimento dei requisiti avviene entro il secondo trimestre. Il pensionando che matura, invece, i requisiti di cui alla tabella a) a decorrere dal 01 gennaio 2011 (quota 96, cioè 60 anni di età anagrafica con 36 anni di contribuzione oppure 61 anni di età con 35 anni di contribuzione) dovrà attendere dodici mesi dalla maturazione dei requisiti e cosi a seguire secondo una mobilità individuale della fuori uscita individuale che decorrerà dal conseguimento del diritto stesso. Un deroga è stata prevista per le donne che al 31 dicembre 2009 hanno maturato i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva di cui all’art. 22 della legge n. 102/2009 (57 anni di età con 35 anni di contribuzione) che conservano il diritto al pensionamento a condizione che optino per il calcolo pensionistico con sistema contributivo. Per quanto attiene coloro che maturano il diritto pensionistico per anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni si accede al collocamento a riposo secondo la tabella c (vedesi allegato) in vigore dal 2008 ai sensi dell’art. 1 comma 5 lettera a) della legge n. 247/07. Anche per costoro vale la regola che per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010 sarà collocato a riposo con le vecchie finestre chi invece maturerà i requisiti a decorrere dal 01 gennaio 2011 dovrà attendere 12 mese dall’avvenuta maturazione. In analogia a quanto disposto per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato, la lettera a) del comma 1 dell’art. 12 sancisce che anche coloro che maturano il diritto al pensionamento per raggiunti limiti di età anagrafica, pensione di vecchiaia, dovranno attendere dodici mesi dalla maturazione del diritto per essere collocati a riposo. Secondo le vigenti disposizioni di cui alla legge n. 247/2007 i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia sono 65 anni per gli uomini e ai sensi dell’art. 22 della legge n. 102/2009 per le donne necessitano i 61 anni (limite soggetto a revisione). Bisogna, tuttavia, precisare che per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica liquidate secondo il sistema retributivo e misto bisogna anche aver maturato il minimo di 20 anni di anzianità contributiva, ne sono sufficiente 15 anni di contribuzione per coloro che erano in servizio al 31 dicembre 1992, (secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 503/92). Per coloro i quali accedono alla pensione di vecchiaia con la liquidazione secondo il sistema contributivo sono sufficienti 5 anni di contribuzione. Le tabelle in atto in vigore per la pensione di vecchiaia sono sancite ai sensi dell’art. 1 comma 5 lettera b) della legge n. 247/07 (vedesi allegato tabella d). Bisogna fare una particolare menzione al combinato disposto dell’art. 1 della legge n. 247/07 con il comma 11 dell’art. 72 della legge n. 133/2008 da cui si deduce che se il limite del triennio 2009/2011 sancito dall’art. 72 sarà prorogato o esteso anche per l’avvenire avremmo, anche in questo caso, una ulteriore finestra mobile individuale. Nello specifico, l’art. 72 della legge n. 133/2008 lascia alle amministrazioni, ove ricorrono alcune specifiche ed individuabili circostanze di natura oggettiva, un certo potere discrezionale nella scelta di mantenere o meno in servizio il dipendente che sia in procinto di maturare i 40 anni di contribuzione o il raggiunto dei limiti di età. Pertanto, nel caso in cui l’amministrazione intenda continuare ad avvalersi della collaborazione del dipendente il rapporto di lavoro proseguirà sino: alla data concordata con il dipendente oppure al raggiungimento dei limiti di età (per coloro che superarono i 40 anni) oppure il rapporto di lavoro si scioglierà a seguito di un preavviso di sei mesi, con una conseguente fuoriuscita mobile individuale. Viceversa, nel caso in cui l’amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di prosecuzione, si procederà alla risoluzione contrattuale e il dipendente verrà collocato a riposo in funzione dell’avvenuta maturazione del diritto. Un escamotage per coloro che intendano conseguire il pensionamento con 40 di contribuzione senza aspettare un anno dalla maturazione dal diritto, è quello di studiare con attenzione la tabella a) e, in funzione dell’avventa maturazione del diritto con 39 anni di contribuzione, presenti istanza di pensionamento alla propria amministrazione l’anno precedente alla maturazione. In definitiva il diritto al pensionamento maturerà con i requisiti necessari per il collocamento a riposo inferiore a 40 anni ma il computo pensionistico sarà con 40 anni di contribuzione, con una fuori uscita anticipata di anno. Il decreto legge in corso di conversione in legge a fine iter parlamentare, difficilmente recherà ulteriori rettifiche o integrazioni all’art. 12 tranne per quanto attiene innalzamento dell’età pensionabile delle donne. Infatti, il nostro legislatore a breve dovrà adeguarsi alla normativa europea che prevede la sostanziale parità di diritti tra uomini e donne nel limite massimo di età pensionabile di 65^ anni, saranno così bruciate le graduali tappe, tra l’altro già previste normativamente, di innalzamento dell’età pensionabile delle donne al 65^ anno di età a decorrere dal 2016.