Le quote rosa… sono rosa e basta!!
Con l’ordinanza n. 300/2009 il Tar Molisano pone dei condivisibili paletti in tema di disciplina delle quote rosa.
L’argomento
è ormai di quotidiana attualità e sembra aver suscitato l’attenzione di
molti operatori dopo la celebre ordinanza del TAR Puglia-Lecce, 23.09.2009 n° 740.
L’ordinanza
cautelare in commento nel rigettare il ricorso proposto dai Consiglieri
di sesso maschile contro la violazione della disciplina prevista a
tutela della rappresentanza femminile in seno agli organi collegiali
della Provincia di Isernia, fa leva su elementi imprescindibili del
processo amministrativo quali i presupposti processuali necessari per
adire il giudice del merito o anche, come nel caso, in sede cautelare.
Si
rileva, infatti, nell’ordinanza in commento la mancanza in capo ai
ricorrenti della legittimazione al ricorso, dal momento che costoro si
dolgono della violazione di norme poste a presidio di situazioni
giuridiche a loro non riconducibili nè in via diretta, nè in via
mediata posto che, come rileva l’ordinanza, non è prevista in materia
un’azione popolare e pertanto è altresì escluso che questi possano
agire in giudizio in qualità di cittadini-elettori.
Si rileva,
inoltre, in capo ai ricorrenti la carenza dell’interesse ad agire (art.
100 c.p.c.) che si deduce dall’impossibilità di ottenere in concreto
dalla pronuncia giudiziale di accoglimento un bene della vita, essendo
infatti, preclusa ai ricorrenti la possibilità di aspirare a nomine
riservate a soggetti di sesso femminile.
Quella amministrativa
non è, infatti, una giurisdizione di diritto oggettivo: passa
attraverso il necessario filtro dell’interesse al ricorso che viene
allora negato nel caso di specie.
In conclusione quindi la
violazione delle quote rosa può esser fatta valere solo dai soggetti
nell’interesse dei quali la disciplina è stata dettata.
T.A.R.
Molise – Campobasso
Sezione I
Ordinanza 4 novembre 2009, n. 300
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 421 del 2009, proposto da:
A.
S., M. C., rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Giammaria, con
domicilio eletto presso Carmen Di Iorio in Campobasso, via Monte Santo
2;
contro
Amministrazione Provinciale di Isernia in
Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dagli avv.
Salvatore Azzolini, Vincenzo Colalillo, Gemma Bontempo, con domicilio
eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N.
43;
nei confronti di
[VARI];
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del
decreto presidenziale n. 3 dell’8.7.09 prot. 17096 (nomina della Giunta
Provinciale), della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del
10.7.09 (comunicazione nomina componenti Giunta Provinciale) e del
Decreto Presidenziale n. 6 del 30.07.09 – prot. 18740 (conferimento
delega agli assessori), nonchè di ogni atto connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista
la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Isernia in Pers. del Leg. Rappres. P.T.;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il dott. Luca
Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Rilevato che il ricorso, ad un primo
sommario esame proprio della fase cautelare, non appare assistito da
sufficienti profili di fondatezza in quanto i consiglieri provinciali
di sesso maschile che hanno proposto il gravame non appaiono
legittimati a dolersi della violazione delle norme previste a tutela
della rappresentanza femminile in seno agli organi collegiali della
Provincia di Isernia.
Rilevato, in particolare, che la
legittimazione ad agire in giudizio in qualità di consiglieri deve
ritenersi limitata alle ipotesi in cui venga in rilievo un’istanza di
tutela dello ius ad officium.
Rilevato inoltre che deve del
pari escludersi la legittimazione dei ricorrenti in qualità di
cittadini elettori non essendo prevista in subiecta materia un’azione
popolare.
Rilevato infine che, per le medesime ragioni, non
appare sussistere neppure l’interesse all’impugnativa atteso che in
ipotesi di accoglimento del gravame i ricorrenti, consiglieri ed
elettori di sesso maschile, non potrebbero trarne alcuna concreta
utilità giuridica essendo loro preclusa la possibilità di aspirare a
nomine riservate a soggetti di sesso femminile.
P.Q.M.
Respinge la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.