Le scale ed i terrazzi devono rispettare le norme sulle distanze legali
Con ordinanza n. 424 del 27 gennaio 2010 la IV sezione del Consiglio di Stato ribadisce un principio in tema di distanze tra le costruzioni per cui ai fini del calcolo delle distanze legali dai confini devono computarsi
“le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che,
seppur non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a
estendere e ampliare la consistenza del fabbricato; mentre non sono
computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una
funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata
entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili ”
Richiamandosi
alla nozione civilistica di “costruzione” prevista dall’art. 873 C.C.
ed al limite minimo dei tre metri quale unica nozione inderogabile
perché stabilita dalla legge statale, i
Giudici di palazzo Spada confermano la sentenza del TAR Lombardia e la
legittimità di un’ordinanza di demolizione di una scala esterna ad un
edificio che non rispettava le distanze legali.
Il manufatto seppure non corrispondente ad un volume abitativo coperto viene considerato costruzione
destinata ad ampliare ed estendere la consistenza del fabbricato cui è
connessa e per ciò solo tenuta al rispetto delle distanze dai confini.
I Giudici del
Consiglio di Stato, richiamando poi all’interno della loro decisione la
sentenza della Cassazione n. 19544 del 10 settembre 2009, ribadiscono
che il limite dei “tre metri” previsto dall’art. 873 Cod. Civ. come distanza minima dalle costruzioni, non può essere derogato da fonti normative secondarie quali
i regolamenti comunali Resta ammissibile invece per queste fonti
secondarie “stabilire distanze maggiori” ai sensi dall’art. 873 seconda
parte e/o anche determinare “punti di riferimento, per la misurazione
delle distanze, diversi da quelli indicati dal codice civile,
escludendo taluni elementi della costruzione dal calcolo delle più
ampie distanze previste in sede regolamentare”.