Le Ss.Uu. della Cassazione si pronunciano in tema di giurisdizione sull’iscrizione ipotecaria e sul fermo amministrativo
La Vexata quaestio circa il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice tributario in materia di opposizione all’iscrizione ipotecaria sembra ormai risolta dalle SSUU della Cassazione (sent. n. 7034/09).
La Suprema Corte, con un importante arresto giurisprudenziale, appoggia la linea difensiva finora perseguita dall’Avv. Angelo Pisani e dall’Associazione NOI CONSUMATORI.
In linea con la precedente decisione delle stesse SS.UU. del 2008 (n. 14831/07) in materia di fermo amministrativo, il Supremo Consesso conferma che anche a seguito della novella del 2006( L. n.296 del 2006 che ha modificato l’art. 19 D. lgs 546/92), attraverso la quale il legislatore ha ampliato il novero degli atti impugnabili davanti alla Commissione tributaria, la giurisdizione in materia di fermo come in materia di iscrizione ipotecaria è imprescindibilmente collegata alla natura del credito posto a fondamento dei provvedimenti suddetti. Pertanto, la giurisdizione spetta al g.o. se il credito vantato non ha natura tributaria, qualora, invece, il credito abbia natura tributaria, la giurisdizione spetta al Giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 D. lgs. N. 546/92. Laddove, invece, si tratti di un provvedimento(iscrizione d’ipoteca o fermo amministrativo) che si riferisce in parte a crediti tributari in parte a crediti non tributari la giurisdizione spetta ad entrambi. Se, come nel caso deciso, l’attore dichiara di non conoscere la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, la giurisdizione è del Giudice Ordinario.
Infatti, come affermato dalla Corte, “l’ampliamento del novero degli atti impugnabili ad opera del legislatore del 2006 non ha valore assoluto”, nel senso che non tutte le iscrizioni ipotecarie possono essere impugnate davanti al giudice tributario, posto che al di là del tipo di atto impugnato l’oggetto della giurisdizione è sempre delimitato dall’art. 2 del D. lgs. n. 546/92.
A tale conclusione la Suprema Corte perviene osservando che l’attribuzione al Giudice tributario di controversie non aventi natura tributaria, pur se si versa in ipotesi di atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie ex art. 19 D. lgs 546/92, comporterebbe violazione dell’art. 102 della Costituzione, dunque va negata.
E’ un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa posta dal D lgs. n. 546/92 che impone, allo scopo di non contravvenire al divieto costituzionale di istituire nuovi giudici speciali di cui all’art. 102 Cost., una lettura coordinata dell’art. 19 del decreto suddetto con l’art. 2, in forza del quale la giurisdizione del giudice tributario è imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del credito vantato. Laddove il legislatore o l’interprete derogasse a tale vincolo attinente alla natura del credito darebbe origine ad un nuovo giudice speciale, ad una nuova deroga alla giurisdizione ordinaria, a dispetto del divieto costituzionale sopra menzionato.