Lecita l’acquisizione di dati e notizie sui conti correnti bancari intestati all’amministratore
La Cassazione ha recentemente esaminato il caso di un contribuente che aveva visto accolte le proprie istanze presso la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, vedendosi annullare un avviso di accertamento per IRPEF.
I Giudici di merito avevano infatti considerato illegittima l’acquisizione di dati e notizie relativi al conto corrente intestato al contribuente, in quanto l’autorizzazione riguardava la persona fisica che non esercitava alcun tipo di attività imprenditoriale, professionale o artistica e non il soggetto nella sua qualità di amministratore di società.
La Cassazione, nella sentenza 22514/13, depositata lo scorso 2 ottobre in Cancelleria, ha ribaltato l’esito della CTR, rispondendo a due quesiti di diritto sollevati dall’Agenzia delle Entrate nel proprio ricorso, riguardanti: da un lato il fatto che l’autorizzazione che viene concessa dal Procuratore della Repubblica per acquisire dati relativi all’amministratore di una società consenta anche l’acquisizione dei dati riferiti al contribuente “in proprio”, e dall’altro il fatto che l’acquisizione dei conti correnti nell’ambito di una verifica fiscale possa essere esperita nei confronti di qualsiasi contribuente o soltanto verso un imprenditore/professionista/artista.
I Giudici di legittimità non hanno dubbi. È del tutto irrilevante (e non lede alcun diritto costituzionalmente garantito) la circostanza che l’autorizzazione all’acquisizione di conti correnti riguardasse il contribuente nella sua qualità di amministratore, piuttosto che nella sua condizione di “semplice cittadino”, tanto più che, nel caso di specie, la suddetta autorizzazione era stata concessa dal Procuratore della Repubblica essendo, tra l’altro, “sufficiente quella del comandante di zona della Guardia di Finanza”. Tantomeno potrebbe avere rilevanza il fatto che il soggetto verificato non rivestisse la qualità di esercente attività imprenditoriali, professionali o artistiche, dal momento che non sussiste alcuna disposizione normativa che limiti l’acquisizione di dati relativi ai conti correnti a tali contribuenti.
Fonte: www.fiscopiu.it