Lecite riprese video all’aperto ma attenzione a non violare privacy
La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sulle video registrazioni e avverte: quando di riprendono scene di vita quotidiana all’aperto bisogna rispettare la privacy. Nella sentenza n. 47165/2010 la Corte spiega che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui. Nel caso preso in esame dalla Corte una coppia era finita sotto processo e condannata dai giudici di merito (sia in primo grado sia in appello) per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), giacchè avevano effettuato riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante. La Cassazione analizzando i dettagli del caso ha ritenuto valide le argomentazioni della coppia secondo cui “le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell’abitazione degli stessi”. E la Cassazione, rinviando il caso alla corte d’appello per un nuovo esame della vicenda ha chiarito che tale circostanza (dell’insussistenza di ostacoli) può escludere l’integrazione del reato punito dall’art. 615 bis c.p. Per verificare se un ripresa è lecita o meno scrive la Corte “e’ necessario bilanciare l’esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espressione della personalita’ dell’individuo nonche’ la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costituzionale, che dispiega severa protezione dell’immagine), e la naturale compressione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o, ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralita’ indeterminata di soggetti”. La Corte porta come esempio quello del balcone visibile dalla pubblica via. In buona sostanza per considerare illecita una ripresa all’esterno bisogna verificare se “per conseguire la captazione siano stati adottati accorgimenti volti a superare” quelle barriere che altrimenti impedirebbero la visione.