Lecito l’uso in internet di uno pseudonimo ma deve corrispondere a una reale identità
Anche se è lecito aprire una casella di posta elettronica utilizzando nomi di fantasia (pseudonimi) è necessario però che a quei nomi corrispondano identità reali perché se si crea una casella di posta a nome di un’altra persona si commette reato. E quanto fa notare la Corte di Cassazione occupandosi del caso di un intraprendente cibernauta che aveva deciso di partecipare a delle aste on-line uno pseudonimo che però non corrispondeva alla sua reale identità. La Terza sezione penale della Corte ha spiegato che “la partecipazione ad aste on line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identita’, accertabile on line da parte di tutti i soggetto con i quali vengono concluse le compravendite”. E’ stata quindi convalidata una multa per il reato di sostituzione di persona nei confronti di un quarantaduenne che aveva utilizzato i dati anagrafici di una donna aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica. In questo modo era ricaduta sull’inconsapevole intestataria dell’email la morosità per i pagamenti dei beni acquistati partecipando a delle aste in rete. L’uomo ha tentato di difendersi cercando di dimostrare di aver usato i dati di quella donna solo per iscriversi al sito delle aste partecipando poi alle stesse con un nome di fantasia. La Cassazione però (sentenza n. 12479/2012) ha fatto notare che non può mancare una corrispondenza tra lo pseudonimo e una reale identità. Ciò secondo la Corte è necessario al fine “di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti”. In sostanza, spiegano i supremi giudici, rientra nel “reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei e utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalita’ di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalita’ siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalita’ siano state abusivamente spese”.