Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Capo IDisposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante lecampagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.1ART. 1(Finalità e ambito di applicazione)1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento el’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per lacomunicazione politica.2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l’accesso ai mezzi diinformazione durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezionipolitiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.ART. 2(Comunicazione politica radiotelevisiva)1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità edequità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica.2. S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusionesui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Allacomunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicanoalla diffusione di notizie nei programmi di informazione.3. È assicurata parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e posizioni politiche nelletribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio diprogrammi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assumacarattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche.4. L’offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per leconcessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo diinformazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ognicaso gratuita.5. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,di seguito denominata “Commissione”, e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, diseguito denominata “Autorità“, previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito dellapropria competenza, stabiliscono le regole per l’applicazione della disciplina prevista dalpresente articolo.ART. 3(Messaggi politici autogestiti)1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita aisensi dell’articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti2 o apagamento, di seguito denominati “messaggi”.1 Tale rubrica è stata inserita, prima dell’articolo 1 della presente legge, dall’art. 1, comma 1, della legge 6novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delleemittenti radiofoniche e televisive locali).22. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per laconcessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutturetecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica ehanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novantasecondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possonointerrompere altri programmi, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sonotrasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione oall’Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messagginon sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possonosuperare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politicatrasmessi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima retenell’ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a unmassimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.5. Abrogato36. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politicirappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all’articolo 1, comma 2. L’assegnazionedegli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a unsoggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascunmessaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffonderepiù di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca4 l’indicazione del soggettocommittente.7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestitigratuiti5.8. L’Autorità e la Commissione, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, fissano icriteri di rotazione per l’utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggiautogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarieper l’applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.ART. 4(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva sisvolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione incontraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta ilconfronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.2 Le parole “o a pagamento”, presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall’art. 2, comma 1,lettera a) della legge 6 novembre 2003, n. 313, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice diautoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazionirappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, dellalegge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313).3 Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera b) della legge 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004,giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dellecomunicazioni 8 aprile 2004.4 Le parole “la denominazione ‘messaggio autogestito gratuito’ o ‘messaggio autogestito a pagamento’ e”,presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 313 del2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deldecreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.5 Il secondo periodo del comma 7 è stato soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 313 del2003, con effetto dal 16 aprile 2004.32. La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito dellapropria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenticriteri:a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data dipresentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelleassemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nelParlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusuradella campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità trale coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi ocircoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fattasalva l’eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistichericonosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell’ambito territoriale diriferimento;c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazisono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesitoreferendario.3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all’articolo 1, comma 2, leemittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per lapresentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dallaCommissione e dall’Autorità, sulla base dei seguenti criteri:a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anchecon riferimento alle fasce orarie di trasmissione;b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devonoavere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un’opinionepolitica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittentitelevisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hannoun’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previstidalla legge;e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata diprogrammazione;g) ogni messaggio reca l’indicazione “messaggio autogestito” e l’indicazione del soggettocommittente.4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per laconcessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutturetecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestitia titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso daparte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministrodelle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessivaannualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio4autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in euro 6,20 [anziché in lire 12.0006] eper le emittenti televisive in euro 20,66 [anziché in lire 40.000], indipendentemente dalla duratadel messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle listeelettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novantagiorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzatie congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorsedisponibili, dalla regione che si avvale, per l’attività istruttoria e la gestione degli spazi offertidalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancoracostituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adigeil rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l’attività istruttoria, deicomitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dalcomma 13 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.6- 7. Abrogati78. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali8 comunicano all’Autorità, entro il quintogiorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori.Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve esserecomunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagnaelettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità ocomunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplinadel presente articolo.10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazionepolitica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizionedei referendum.11. La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito dellapropria competenza, stabiliscono l’ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedentianche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.ART. 5(Programmi d’informazione nei mezzi radiotelevisivi)1. La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito dellapropria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizielettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbonoconformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi diinformazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza el’imparzialità dell’informazione.2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di votoin qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazionidi voto o manifestare le proprie preferenze di voto.3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nellagestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle liberescelte degli elettori.6 L’importo in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998,n. 213.7 Commi abrogati dall’art. 2, comma 1, lettera e) della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004.8 Le parole “e locali”, presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lettera f)della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004.54. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “A decorrere daltrentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l’elezione della Camera dei deputati edel Senato della Repubblica” sono sostituite dalle seguenti: “Dalla data di convocazione deicomizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino allachiusura delle operazioni di voto”.ART. 6(Imprese radiofoniche di partiti politici)1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonoradi cui all’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni.Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi permessaggi autogestiti.ART. 7(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima delladata delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasititolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite,per consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabilitidall’Autorità.2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati edei candidati;c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partitie dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non siapplicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.ART. 8(Sondaggi politici ed elettorali)1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque,diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politicie di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente aquello del divieto.2. L’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati isondaggi di cui al comma 1.3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono esserediffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggettoche ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e conle medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimentoper l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;b) committente e acquirente;c) criteri seguiti per la formazione del campione;d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;6f) domande rivolte;g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.ART. 9(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto èfatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione adeccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimentodelle proprie funzioni.2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti,informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi