Legge antiusura: stabiliti i tassi anti-usura per i mutui
Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il
periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009.
Con il Decreto 26 marzo 2008 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della
legge sull’usura (L. 108/1996).
Si ricorda che il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il
dato rilevato maggiorato della metà.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 26 marzo 2009
(in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura e, in particolare, l’articolo 2, comma
Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi,
rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio
italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura”;
Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la “classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione
dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari”;
Visto da ultimo il proprio decreto del 19 dicembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 e, in particolare, l’articolo 3,
comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di procedere per il trimestre
1° ottobre 2008 – 31 dicembre 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale
medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale previsto dall’art. 107 del d.lgs. 385/93 (pubblicate nella G.U. n. 74
del 29 marzo 2006) e dall’Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del
medesimo decreto legislativo (pubblicate nella G.U. n. 102 del 4 maggio 2006);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati
dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° ottobre 2008
– 31 dicembre 2008 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al
trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni
di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del
tasso determinato dalla Banca d’Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n.
tasso ufficiale di sconto;
Visti il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7
marzo 1996, n. 108, e l’indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla
Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di
intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica,
relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di
ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l’attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni
e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilità del
vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei
tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996,
rientra nell’ambito di responsabilità del vertice amministrativo;
Avuto presente l’art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione
dell’Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla
Banca d’Italia;
Sentita la Banca d’Italia;
Decreta:
Articolo 1
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche
e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2008 –
31 dicembre 2008, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO
A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo
scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in
nota alla tabella.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
30 giugno 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’articolo
2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella
indicata all’articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della
metà.
Articolo 3
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna
sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella
riportata in allegato (ALLEGATO A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto
del limite di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si
attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca
d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2009 – 31 marzo 2009
alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni
indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente
decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti
per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta a fini
conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato
che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i
casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
IL CAPO DELLA DIREZIONE (Giuseppe Maresca)
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE
MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2008
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2009
CATEGORIE DI OPERAZIONI |
CLASSI DI IMPORTO in unità di euro |
TASSI MEDI (su base annua) |
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE |
fino a 5.000 |
11,79 |
oltre 5.000 |
8,62 |
|
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI |
fino a 5.000 |
6,48 |
oltre 5.000 |
5,65 |
|
FACTORING |
fino a 50.000 |
6,52 |
|
oltre 50.000 |
5,46 |
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE |
|
9,03 |
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI |
fino a 5.000 |
14,08 |
oltre 5.000 |
10,58 |
|
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO |
fino a 5.000 |
12,97 |
oltre 5.000 |
8,97 |
|
LEASING |
fino a 5.000 |
12,10 |
oltre 5.000 fino a 25.000 |
8,55 |
|
oltre 25.000 fino a 50.000 |
7,45 |
|
oltre 50.000 |
6,28 |
|
CREDITO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING |
fino a 5.000 |
15,75 |
|
|
|
oltre 5.000 |
9,70 |
|
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA: |
|
|
– A TASSO FISSO |
|
4,42 |
– A TASSO VARIABILE |
|
4,58 |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI
SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE
AUMENTATI DELLA METÀ.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si
veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci
riportate nella tabella si veda l’Allegato A al medesimo decreto. – I tassi non
comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle
operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,66 punti percentuali.
Legenda delle categorie di operazioni (Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca d’Italia e
dell’Ufficio italiano dei cambi):
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti – sconto di
portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine
alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri
finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti
e documenti – sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a
medio e lungo termine;
altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a
breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono
ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi
contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all’acquisto rateale di beni di consumo; credito
revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA
Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il
fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni
a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre
operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d’Italia il
compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche
dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa
è condotta per classi di importo;
limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all’esistenza di
garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione
alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le
condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di
provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di “credito personale”, “credito finalizzato”, “leasing”,
“mutuo”, “altri finanziamenti” e “prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio” i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi
nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo
al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le
“aperture di credito in conto corrente”, il “credito revolving e con utilizzo
di carte di credito”, gli “anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale”
e il “factoring” – i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione –
vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel
trimestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è
oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.
La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo
unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una
rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle
variazioni intervenute nell’universo di riferimento rispetto alla precedente
rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per
estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante
opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni
rilevate viene esteso all’intero universo attraverso l’utilizzo di coefficienti
di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati
nell’universo e quella degli strati del campione.
La Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di
agevolare la consultazione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di
finanziamento sono definite considerando l’omogeneità delle operazioni
evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato
rilevati.
La tabella – che è stata definita sentita la Banca d’Italia – è composta da 19
tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione
delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica;
lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna
classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19
dicembre 2008, per la categoria “credito finalizzato all’acquisto rateale e
credito revolving”, è stato eliminato il dettaglio delle operazioni “fino a
1.500 euro”, per uniformità rispetto alle altre operazioni retail e tenuto
conto della sostanziale omogeneità dei tassi medi con la classe successiva (“da
5.000 euro”).
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si
differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla
rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune
categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli
intermediari finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse bancari
riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d’Italia
nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale
dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della
congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di
banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono
ponderati con l’importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si
riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00
euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in
relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel
periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004,
si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo
della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata
ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si
ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.
Rilevazione degli interessi di mora Nell’anno 2002 la Banca d’Italia e
l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica
riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente.
La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie
individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione
tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state
verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito
in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca
del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle
operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a
confronto con il tasso medio rilevato.