Legge Finanziaria 2010: il testo approvato dal Senato
E’ composta di soli tre articoli il testo della Finanziaria per
il 2010 approvato dal Senato il 13 novembre 2009 e rinviato alla Camera
per il si definitivo.
Con la manovra varata l’azione del
Governo prosegue nel percorso avviato per stimolare la crescita
mantenendo al contempo la stabilità dei conti pubblici.
In
continuità con l’azione intrapresa, il disegno di legge finanziaria per
il 2010 prevede, tra l’altro, l’utilizzo delle maggiori risorse
derivanti dalla misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale
senza dar luogo ad un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.
Sono previsti i seguenti stanziamenti:
- ammortizzatori sociali: incremento di 150 milioni di euro (da 450 a 600) per il 2009;
- maggiore trasferimento 2009 all’Inps per adeguamento Istat: 750,95 milioni di euro;
- personale in regime di diritto pubblico delle P.A.: 680 milioni di euro;
- scuola: 120 milioni di euro;
- sicurezza: 565 milioni di euro.
Tra i principali emendamenti in arrivo:
- creazione della c.d. Banca del Mezzogiorno;
- fondo di 80 milioni di euro per la stabilizzazione di 4.200 ricercatori precari;
- pacchetto lavoro con incentivi al lavoro precario e ritocchi agli ammortizzatori sociali;
- proroga degli eco-incentivi per auto e moto;
- proroga della Tremonti-ter (detassazione 50% per investimenti in beni strumentali);
Disegno di Legge n. 1790-A
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1.
Per l’anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al
netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a
4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di
competenza, in 286.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2010.
2.
Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro,
al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e
2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in
250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011
e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro
e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2
si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità
di finanza pubblica che si realizzassero nell’anno 2010 rispetto alle
previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per
gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della
domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale
nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito
medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Art. 2.
(Disposizioni diverse)
1.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è stabilito per l’anno 2010:
a) in 303,76 milioni
di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle
gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,
nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b)
in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione
artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1,
gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per
l’anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di
cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi importi complessivi di
cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico
dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al lº gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72
milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
4.
Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione
per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro
per l’esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l’esercizio 2009,
sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) per l’anno 2008, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per
un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;
b) le
risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la gestione di cui
alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l’anno
2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni
di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Il
terzo comma dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si
interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la
rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche
previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della
determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base
per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione
degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello
previsto al secondo comma dell’articolo 3 della citata legge n. 457 del
1972 per gli operai a tempo indeterminato.
6. Per il triennio
2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;
c)
alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «giugno 2013».
8. All’articolo 1, comma 18,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».
9.
Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio
ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni
inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo
2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all’articolo 86,
comma 10, e all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 38 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all’articolo 1 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007.
Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme
che subordinano all’attestazione di una posizione regolare contributiva
l’accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici,
nazionali o comunitari.
10. Nelle more della definizione del
nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con
particolare riferimento all’individuazione del numero e alla
composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti
implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche
conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli
attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed
internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio
2010-2012, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall’articolo
2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale
sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l’anno
2010, 370 milioni di euro per l’anno 2011 e 585 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2012.
11. In relazione a quanto previsto al
comma 10, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l’anno
2010, 201 milioni di euro per l’anno 2011 e 307 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente,
di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.
12. Le somme di cui ai commi 10 e 11, comprensive degli
oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
13.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti
dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma
1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di
settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche
metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 10 del presente
articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
14. Fermo
restando quanto previsto al comma 13, per gli enti del Servizio
sanitario nazionale continua a trovare applicazione l’obbligo contabile
disposto dall’articolo 9, comma l, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
15. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 10 a 13
del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le
risorse disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 33 e 34, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi
previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del
2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per
l’anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore
di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16.
Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 15
confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle
finalità di cui ai commi da 10 a 17 del presente articolo.
17.
Al termine della fase di cui al comma 10, si provvede alla
individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse
finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio
2010-2012.
18. Per l’attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo
paritetico tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione
Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l’ammontare delle somme da
riconoscere alla regione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1º gennaio 2010. In
attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione
Friuli-Venezia Giulia, nell’anno 2010 e per l’importo iscritto nel
bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni
di euro.
19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all’articolo 3,
commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con
riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
20. Per gli
anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
21. Al fine di consentire la
prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente
riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l’anno 2010
è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.
22. Le vittime di
atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti,
compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle
che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale,
amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o
da stragi di tale matrice, sono esenti dall’obbligo di pagamento
dell’imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall’articolo
57 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e di ogni altra imposta.
23. Ai fini dello
svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni
mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo
svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa
e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, nonché ai fini dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1985,
n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta
eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da
realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di
contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni
denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale
della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro
e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con
decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti
dell’azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte
dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi.
24. Le Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto
all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli
emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa,
anche avvalendosi della società di cui al comma 23, ed il Corpo della
guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposita società, possono
consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi,
degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via
convenzionale ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità
istituzionali e dell’immagine delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni.
25. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero
utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli
emblemi e i marchi di cui al comma 24 in violazione delle disposizioni
di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
26.
Le disposizioni contenute nel comma 25 non si applicano ai
collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente
personali e non lucrative.
27. Con regolamenti da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sono individuati le
denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di
cui al comma 24, nonché le specifiche modalità attuative, con
riferimento alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri. Con
regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni
distintivi di cui al comma 24 e le specifiche modalità attuative, con
riferimento al Corpo della guardia di finanza.
28. La società di
cui al comma 23, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della
difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti
con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la
prestazione di servizi e l’espletamento di attività strumentali e di
supporto tecnico-amministrativo in favore dell’Amministrazione della
difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest’ultima.
L’oggetto sociale, riguardante l’attività negoziale diretta
all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è
strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del
comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l’espletamento, per le
Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, delle funzioni di
centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze
di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le
amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni
attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti
istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
29.
La società di cui al comma 23, nell’espletare le funzioni di centrale
di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per
l’acquisto di beni e servizi comparabili.
30. Lo statuto
disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 23.
Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la
delega dei poteri dell’organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con
lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata
in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere
scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio
permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei
componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono
deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito
dell’approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini del
presente comma lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b)
la nomina da parte del Ministro della difesa dell’intero consiglio di
amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c)
le modalità per l’esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel
rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa
giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l’obbligo dell’esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
31.
Gli utili netti della società di cui al comma 23 sono destinati a
riserva, se non altrimenti determinato dall’organo amministrativo della
società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non
può sciogliersi se non per legge.
32. La pubblicazione del
decreto di cui al comma 30 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione delle sociètà previsti dalla
normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della
società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla
contrattazione collettiva. Ai fini dell’applicazione dei commi 23 e da
28 a 31 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9
dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero
della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di
specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da
impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
33.
Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio
produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di
ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di
tutela della stabilità dell’occupazione, nell’ambito delle risorse del
fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in
favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di
utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilte le modalità attuative del
presente comma.
34. All’articolo 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare
l’accesso al credito, a partire dal 1º settembre 2008, è istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
gioventù, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima
casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui
componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, i criteri per l’accesso al Fondo di cui al primo
periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle
competenze delle regioni in materia di politiche abitative».
35.
Per l’anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.
36. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre
2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche
popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell’articolo 30 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è ulteriormente
differito al 31 dicembre 2010 il termine per l’alienazione delle azioni
eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.
37. Per i
comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l’anno 2010, per
un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti
per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela
della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e
straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare
gli effetti negativi del sisma dell’aprile 2009, a valere sulle risorse
di cui all’articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del
2009. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
38.
Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del
personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in
aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2010.
39. Al fine di consentire lo sviluppo
del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata,
Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle
province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e
di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella
zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all’articolo 3
della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l’incentivazione di
progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall’ENEA,
secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per
l’efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per
il Made in ltaly agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici,
è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2010, 15
milioni di euro per l’anno 2011 e 20 milioni di euro per l’anno 2012 in
favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’ENEA.
40.
All’articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse
disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l’anno
2010».
41. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012
finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e
automatici esterni. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le
modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di
trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.
42.
Per il contenimento delle relative spese di potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e
strutture in dotazione, la facoltà di cui all’articolo 1, comma 568,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi
contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche
al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le
modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni di
cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in
materia negoziale e del princìpio di economicità.
43. Per l’anno
2010 al fondo di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 50 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 7, della presente
legge.
44. La rideterminazione delle agevolazioni contributive
di cui al comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
e all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1º
gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l’anno 2010, è
autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.
45. All’articolo
1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere
a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola:
«ovvero», la parola: «per» è soppressa. Il comma 74 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.
46. Per
interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali
eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la
protezione civile, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, è integrato per l’importo di 10 milioni di euro
per l’anno 2010.
47. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis.
I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la
destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse
ivi contemplate entro i termini previsti dall’articolo 2-decies, sono
destinati alla vendita»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al
comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario
straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del
territorio dell’Agenzia del demanio, che può affidarle
all’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, con l’osservanza delle
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2-nonies, entro sei mesi
dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale
dell’Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell’articolo 2-decies. Il
dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio richiede al
prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni
informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per
interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da
soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis.
Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al
netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi,
affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al
Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per
cento, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica
e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al
Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza
pubblica».
48. A decorrere dalla data di scadenza del regime di
aiuti per il riordino fondiario, di cui alla decisione della
Commissione europea del 5 giugno 2001, relativa all’aiuto di Stato n.
110/2001, prevista per il 31 dicembre 2009, le risorse disponibili
della gestione in corso della ex Cassa per la formazione della piccola
proprietà contadina, ivi incluse le rate relative ai rientri annuali
dai crediti per prestiti erogati, al netto dei costi di gestione e del
personale, sono destinate al ripiano di eventuali esposizioni debitorie
del soggetto gestore nei confronti degli istituti bancari. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le eventuali
disponibilità ulteriori sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato e riassegnate al fondo previsto dall’articolo 7-quinquies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per il finanziamento degli interventi
assicurativi previsti dall’articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
49. In considerazione della
specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made
in Italy nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l’anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla
produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione
registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dell’economia e finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente comma.
50.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1º ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro
per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di
ulteriori 2 milioni di euro per l’anno 2012.
51. Nei confronti
degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice
che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo
straordinario per l’anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo
sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 3
agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da
escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di
beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge
e allo stesso contributo si applicano i benefìci fiscali di cui
all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in
materia di esenzioni dall’IRPEF.
52. Il comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«556.
Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione
sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù,
l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù è altresì
istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la
realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività
delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata
in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3
milioni di euro per l’anno 2010».
53. L’articolo 20, comma
3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono
riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti
richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.
54.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis, comma 5-bis, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l’anno 2010 e di
0,1 milione di euro a decorrere dall’anno 2011. È ridotto da 250.000
tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l’anno 2010,
di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
55.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 17, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010.
Art. 3.
(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)
1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente
legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell’economia classificati tra le spese in conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere
in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla
presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in
conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella
Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell’anno 2010, a carico di esercizi futuri,
nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli
impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. Le risorse affluite alla contabilità
speciale istituita ai sensi del comma 8 dell’articolo 13-bis del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui all’articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
8.
La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata,
ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
9. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2010.
aiuto 110/2001 Le risorse sono rimaste poche per l’agricoltura,la notizia che questo aiuto non ci sia piu’ mi fa capire che i giovani in questo settore non hanno piu’ sbocco. Il ministro ZAIA ribadisce che dobbiamo acquistare i prodotti italiani per avere il vantaggio della loro tracciabilta’,ma purtroppo tutti i giorni sentiamo le notizie in tv dell’ invasione di prodotti dall’estero.Penso che il mercato agricolo non sia valorizzato per la sua importanza .Un saluto da Vanni di Ferrara.