Legge Pinto. Con meno di un anno
Anche i miniritardi della giustizia vanno risarciti. La legge Pinto può essere applicata, infatti, anche al caso di un processo che ha “sforato’ di pochi mesi la durata standard. A precisarlo, dando il via a un ampliamento dei casi risarcibili, è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2331 della prima sezione civile depositata il 31 gennaio 2008. La Corte si è trovata ad affrontare il caso della lunghezza di un’ordinaria” causa di natura previdenziale. Il giudizio, nei tre gradi consueti, si era protratto per sei anni e otto mesi. Una lunghezza che, per la Corte d’appello di Perugia cui si era rivolta la cittadina interessata al risarcimento, non poteva essere considerata eccessiva perché comunque al di sotto del limite standard. che doveva essere considerato di sette anni per una controversia non particolarmente complessa come quella esaminata. I sette anni erano, infatti, pari alla somma determinata da tre anni per il primo grado, due per l’appello e due per la sentenza di legittimità. Di conseguenza la Corte d’appello aveva negato il risarcimento, sottolineando anche come la frazione di anno non dovesse essere considerata rilevante. Verdetto, però, ribaltato in Cassazione. Che, a sua volta, ha fatto rilevare innanzitutto come la considerazione di una durata media di sette anni non sia fondata e come, invece, il parametro di riferimento deve essere quello fissato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in sei anni. Inoltre, la Cassazione avverte che a dover essere risarcita alla cittadina richiedente, che ha dovuto comunque subire un danno non patrimoniale per il ritardo con cui si è conclusa la vicenda processuale, è anche la semplice frazione di anno. La Cassazione non quantifica la misura del risarcimento, ma rinvia ai giudici perugini per la determinazione, Dal tenore della pronuncia, però, si capisce che a dovere essere considerato risarcibile è solo il periodo che eccede la durata media e cioè gli otto mesi, contraddicendo con questo orientamento, la linea assunta dalla Corte di Strasburgo che, più volte, ha ritenuto che l’indennizzo deve riguardare tutta la durata del procedimento viziata dal ritardo e, quindi, nel caso esaminato sei anni e otto mesi. Giovanni Negri
Indennizzo a maglie larghe
Corte di cassazione, Sezione prima civile, ordinanza 2331/08
Il ricorso, che non contestata decisione di scomputare dalla durata tutto il tempo necessario per la proposizione delle impugnazioni, contesta invece, e rettamente nell’ambito della più generale critica a una decisione recante motivazione sorretta da una logica assai fragile: la decisione di valutare per un processo quale quello in disamina (causa “previdenziale” di pagamento di accessori di legge su ratei pensionistici erogati in ritardo) (…) l’esclusione dal computo dell’eccedenza (rispetto al suindicato standard di anni sei) di mesi otto,e invoca, alla luce della giurisprudenza di questa Corte l’equitativa liquidazione dell’indennizzo anche per tal frazione di anno
INFORMAZIONI HO UN PROCEDIMENTO CHE IN PRIMO GRADO HA SUPERATO I 4 ANNI MA NON L’HO IMPUGNATO PER EQUA RIPARAZIONE, HO PRESENTATO RICORSO IN APPELLO NEI TERMINI E ANCHE QUELLO VA PER LE LUNGHE. SI TRATTA DI UNA AZIONE IMPORTANTE DEGLI EREDI DI UN DEFUNTO, HO IMPUGNATO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER MANIFESTA INGIUSTIZIA (VI ERA ALTRO GIUDICATO CIVILE PER LO STESSO FATTO) E ORA MI TROVO LA CAUSA "CONGELATA" PER IMPEDIMENTO DEL MAGISTRATO D’APPELLO, SENZA AVER POTUTO NEMMENO CHIEDERE LA PROVVISIONALE. LA DOMANDA E’: POSSO IMPUGNARE ANCORA PER IL PRIMO GRADO ESSENDO PENDENTE L’AZIONE, OPPURE NO? SE I CLIENTI DECIDONO DI PRESENTARE RICORSO PER IL SECONDO GRADO, DOVE DEVO PRESENTARLO, IN CASSAZIONE?